Ogni tanto capita ancora di sentire qualcuno dire “l’assistente sociale è un lavoro che si impara sul campo”, magari confondendolo con un educatore o un operatore socio-sanitario. Non è così, e la differenza non è solo terminologica: chi firma una relazione sociale per il tribunale o valuta l’idoneità di una famiglia affidataria deve avere un titolo preciso, verificabile, iscritto in un registro pubblico.

Risposta diretta: sì, in Italia gli assistenti sociali devono avere una laurea specifica in Servizio Sociale (triennale, classe L-39, o magistrale, classe LM-87) e, dopo la laurea, superare l’esame di Stato per iscriversi all’Albo professionale. Senza questi due passaggi — laurea più abilitazione — non si può usare legalmente il titolo di “assistente sociale”, né esercitare la professione.
Che laurea serve, esattamente
Qui si crea spesso confusione, perché in realtà esistono due percorsi paralleli, non uno solo, e portano a due sezioni diverse dell’Albo professionale.
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Laurea triennale L-39 — Sezione B
Chi consegue la laurea triennale in Servizio Sociale (classe L-39) e supera il relativo esame di Stato si iscrive alla Sezione B dell’Albo, con la qualifica di “assistente sociale”. È il percorso più comune, quello seguito dalla maggior parte dei professionisti che lavorano nei servizi sociali dei Comuni, nelle ASL, nelle cooperative del terzo settore.
Laurea magistrale LM-87 — Sezione A
Chi prosegue con la laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (classe LM-87) e supera il proprio esame di Stato accede invece alla Sezione A, come “assistente sociale specialista”. Questo titolo apre a ruoli di coordinamento, direzione dei servizi, docenza e, in alcuni concorsi pubblici, a posizioni riservate proprio ai laureati magistrali. Nella pratica, molti professionisti prendono prima la triennale, lavorano qualche anno, e solo dopo decidono se tornare a studiare per la magistrale — non è un percorso obbligato in sequenza immediata.
Perché la laurea da sola non basta
Questo è il punto che sfugge a chi guarda la questione da fuori: la laurea è condizione necessaria ma non sufficiente. La professione è regolamentata dalla legge 23 marzo 1993, n. 84, che ha istituito l’Albo professionale, e le prove d’esame sono disciplinate dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 — lo stesso impianto normativo che regola l’accesso a diverse professioni ordinistiche in Italia.
In pratica, dopo la laurea bisogna sostenere l’esame di Stato (ci sono due sessioni l’anno), pagare la tassa di abilitazione e iscriversi all’Albo regionale competente, che di norma richiede la residenza o il domicilio professionale in quella regione. Un dettaglio che quasi nessuno racconta a chi si affaccia per la prima volta a questo percorso: il diploma ufficiale del Ministero arriva con tempi lunghissimi, mediamente 4-5 anni dopo l’esame. Nel frattempo si lavora regolarmente con un certificato sostitutivo rilasciato dall’università e con il tesserino d’iscrizione emesso dal Consiglio Regionale dell’Ordine — quindi l’assenza del “pezzo di carta” definitivo non significa affatto essere abusivi, è semplicemente la burocrazia che arranca dietro la pratica.
Un caso limite: gli assistenti sociali senza laurea universitaria “in senso moderno”
Qui la faccenda si fa interessante, ed è la parte che genera più equivoci nelle discussioni online. Prima della riforma universitaria e prima che la legge 84/1993 strutturasse compiutamente la professione, la formazione avveniva nelle Scuole di Servizio Sociale, percorsi post-diploma di tre anni che rilasciavano un diploma professionale, non una laurea nel senso in cui la intendiamo oggi (con l’ordinamento universitario riformato da DM 509/1999 e poi 270/2004). Chi si è formato in quegli anni ed è regolarmente iscritto all’Albo esercita la professione a pieno titolo: il suo percorso è stato riconosciuto equipollente per legge, non è un vuoto normativo. Ma è vero che, in senso stretto, non tutti gli assistenti sociali oggi in servizio hanno una “laurea” nell’accezione più recente del termine — hanno un titolo equivalente, conseguito secondo le regole del proprio tempo. È uno di quei dettagli che dipende dall’anno di formazione della persona che si ha davanti, e generalizzare in un senso o nell’altro porta fuori strada.
Come si diventa assistente sociale oggi, passo per passo
- Iscrizione e laurea triennale in Servizio Sociale (L-39), oppure magistrale (LM-87) se si punta direttamente alla Sezione A.
- Tirocinio professionalizzante, obbligatorio e integrato nel percorso di studi.
- Esame di Stato abilitante, in una delle due sessioni annuali, con prove che variano per contenuto tra Sezione A e Sezione B.
- Pagamento della tassa di abilitazione e iscrizione all’Albo regionale di residenza o domicilio professionale.
- Rilascio del tesserino provvisorio da parte del Consiglio Regionale, in attesa del diploma ministeriale definitivo.
Errori che si vedono spesso
Nella pratica, chi si informa online tende a confondere l’assistente sociale con figure affini ma non equivalenti — l’educatore professionale, l’operatore socio-sanitario, il consulente familiare — che hanno percorsi formativi e albi (dove esistono) del tutto distinti. Un altro equivoco frequente riguarda i concorsi pubblici: alcuni bandi richiedono esplicitamente la laurea magistrale LM-87 per certe posizioni dirigenziali, e chi ha solo la triennale resta escluso a prescindere dall’esperienza maturata sul campo — un punto su cui vale la pena informarsi bene prima di candidarsi, perché cambia da ente a ente e da bando a bando.
Domande frequenti
Si può fare l’assistente sociale senza laurea? No. Serve almeno la laurea triennale in Servizio Sociale (L-39) più l’esame di Stato e l’iscrizione all’Albo. Chi non ha questi requisiti non può usare legalmente il titolo né esercitare la professione.
Qual è la differenza tra assistente sociale e assistente sociale specialista? L’assistente sociale (Sezione B dell’Albo) ha la laurea triennale; l’assistente sociale specialista (Sezione A) ha la laurea magistrale LM-87. Quest’ultima apre a ruoli di coordinamento e ad alcuni concorsi riservati.
Basta la laurea o serve anche altro? Serve anche l’esame di Stato abilitante e l’iscrizione all’Albo regionale. La laurea da sola permette di dire di essere “laureati in Servizio Sociale”, non di esercitare come assistente sociale.
Quanto tempo ci vuole tra laurea ed esercizio effettivo della professione? Dipende dalla sessione d’esame disponibile e dai tempi dell’Ordine regionale per l’iscrizione, ma di norma si può iniziare a lavorare poco dopo aver superato l’esame, grazie al certificato sostitutivo — il diploma ministeriale definitivo arriva molto più tardi.
Gli assistenti sociali più anziani in servizio hanno tutti una laurea? Non necessariamente nel senso attuale del termine: chi si è formato prima della riforma universitaria ha spesso un diploma delle Scuole di Servizio Sociale, riconosciuto equipollente per legge. Il loro titolo è comunque pienamente valido per l’iscrizione all’Albo.
Un’ultima cosa
Se stai valutando questo percorso perché ti interessa la professione, il consiglio pratico è guardare da subito i bandi di concorso della tua regione e verificare quale sezione dell’Albo richiedono: cambia molto la convenienza tra fermarsi alla triennale o proseguire con la magistrale. Per i dettagli aggiornati su prove d’esame, scadenze e modulistica, la fonte più affidabile resta il sito del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali o il Consiglio Regionale di competenza, oppure un colloquio diretto con l’Ordine della propria regione.
Fonti consultate: CNOAS – Accesso alla professione, Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di assistente sociale – AssistentiSociali.org, Legge 23 marzo 1993, n. 84 – CNOAS. Per informazioni normative aggiornate o casi specifici, verificare sempre presso il Consiglio Regionale dell’Ordine Assistenti Sociali competente.

