Come posso recedere da un contratto già firmato

Avvocato che analizza un contratto firmato

Il recesso da un contratto già firmato rappresenta una tematica molto delicata e ricorrente sia nel diritto civile italiano che nella prassi quotidiana. In molti casi, dopo aver sottoscritto un contratto, una delle parti potrebbe voler sciogliersi dal vincolo contrattuale per motivi personali, economici, legali o di opportunità. Ma quando è davvero possibile recedere da un contratto? Quali sono le condizioni previste dalla legge? In questo articolo esamineremo in modo dettagliato la disciplina prevista dal Codice Civile, la giurisprudenza rilevante e le tipologie contrattuali più comuni, offrendo una guida pratica al recesso contrattuale.

Avvocato che analizza un contratto firmato

1. Cos’è il recesso da un contratto?

Il recesso è un atto unilaterale con cui una delle parti decide di sciogliere il vincolo contrattuale, liberandosi dagli obblighi derivanti dal contratto stesso. A differenza della risoluzione, che presuppone un inadempimento, il recesso può avvenire anche in assenza di colpa o errore della controparte, ma solo se previsto dalla legge o dal contratto.


2. Fondamento normativo: art. 1373 c.c.

Art. 1373 Codice Civile
“Il recesso unilaterale dal contratto è possibile solo nei casi previsti dalla legge o dalle parti nel contratto.”

Ciò significa che non si può recedere liberamente da un contratto se non espressamente previsto. La legge, tuttavia, stabilisce delle eccezioni in cui il recesso è ammesso anche in assenza di clausole contrattuali specifiche.


3. Quando è possibile recedere da un contratto già firmato?

A. Recesso previsto dal contratto (recesso convenzionale)

Molti contratti includono una clausola di recesso che disciplina:

  • Termini e modalità di esercizio del recesso;
  • Eventuali penali da versare;
  • Termini di preavviso.

In questo caso, basta rispettare le condizioni pattuite per recedere legittimamente.

Esempio: contratto di locazione con recesso anticipato con 6 mesi di preavviso.


B. Recesso legale (previsto dalla legge)

Esistono tipologie contrattuali per cui il legislatore prevede il diritto di recesso, tra cui:

1. Contratti a distanza e fuori dai locali commerciali

Ai sensi del D.lgs. 206/2005 – Codice del Consumo, l’acquirente può recedere entro 14 giorni dalla firma o dalla consegna del bene.

Art. 52 Codice del Consumo

Il consumatore ha diritto di recedere entro 14 giorni senza dover fornire alcuna motivazione.

Valido per: acquisti online, telefonici, porta a porta.


2. Contratti di lavoro a tempo indeterminato

Nel lavoro dipendente, il lavoratore può recedere dal contratto dando un preavviso, come previsto dal CCNL applicabile. Lo stesso vale per il datore di lavoro.


3. Contratti di assicurazione

Il contraente ha spesso diritto di recedere entro 14 giorni, come previsto dal Codice delle Assicurazioni.


4. Contratti di multiproprietà, fitness, formazione privata, ecc.

Anche in questi casi, la normativa specifica può prevedere un diritto di recesso entro termini prefissati.


4. Come esercitare il recesso? Procedura pratica

Per esercitare validamente il recesso è necessario seguire una procedura chiara e documentata, idealmente in forma scritta.

Passaggi consigliati:

  1. Controllare il contratto per verificare se è previsto un recesso e in quali condizioni;
  2. Verificare la normativa applicabile (es. Codice del Consumo, CCNL, Codice Civile);
  3. Redigere una comunicazione scritta (raccomandata A/R o PEC), indicando chiaramente:
    • Volontà di recedere;
    • Riferimento al contratto;
    • Eventuali motivazioni (se richieste);
    • Rispetto dei termini di preavviso;
    • Indicazione della data di efficacia del recesso.

5. Cosa succede dopo il recesso?

Dipende dai termini contrattuali e dal tipo di contratto:

  • Nessuna obbligazione residua, se il contratto non ha ancora avuto esecuzione;
  • Restituzione delle prestazioni eventualmente già eseguite;
  • Pagamento di penali o indennizzi se previsti;
  • Responsabilità per eventuali danni in caso di recesso illegittimo.

6. E se il recesso non è ammesso? Alternative

Se il contratto non consente il recesso, si possono valutare altre opzioni:

  • Risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.);
  • Annullamento per vizi del consenso (errore, violenza, dolo – artt. 1427 ss. c.c.);
  • Recesso per giusta causa, ove applicabile;
  • Accordo consensuale di scioglimento.

7. Giurisprudenza rilevante

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che:

  • Il recesso unilaterale non può essere esercitato arbitrariamente;
  • Deve sempre basarsi sul contratto o sulla legge;
  • In mancanza, il recesso è illegittimo e può dar luogo a richiesta di risarcimento.

Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 34491/2019
“Il diritto di recesso unilaterale è esercitabile solo se previsto dalla legge o da specifiche clausole contrattuali.”


8. Conclusioni: cosa fare in pratica

Se hai firmato un contratto e desideri recedere, non agire d’impulso. Segui questi step:

Leggi attentamente il contratto;
Consulta un avvocato, se necessario, per una valutazione personalizzata;
Verifica la normativa di riferimento;
Rispetta la procedura formale di recesso;
Prepara prove documentali per eventuali contenziosi.

By Antonio Capobianco

Autore e articolista con una passione per l’informazione chiara, verificata e accessibile. Scrivo per aiutare i lettori a orientarsi tra notizie, approfondimenti e curiosità che contano davvero. Mi occupo di attualità, tecnologia, cultura digitale e tutto ciò che ha un impatto reale sul nostro quotidiano. Il mio obiettivo? Offrire contenuti utili, ben documentati e scritti con un linguaggio semplice ma autorevole.

Leggi anche