Diritti e privacy durante la visita degli assistenti sociali

Primo piano di un assistente sociale in visita domiciliare

Un tema delicato e cruciale nel Servizio Sociale è la visita domiciliare, uno strumento fondamentale che tocca profondamente la sfera privata e i diritti delle persone. Chi riceve la visita di un assistente sociale deve sapere di non essere un soggetto passivo, ma un cittadino con precisi diritti, specialmente in termini di privacy e riservatezza.

Primo piano di un assistente sociale in visita domiciliare

Il Diritto alla Riservatezza e al Segreto Professionale

Quando un assistente sociale entra in una casa per una valutazione o un supporto, si crea un confine invisibile tra la sfera pubblica (il servizio) e quella intima (la famiglia). In questo contesto, la riservatezza è al centro dei diritti e della privacy durante la visita degli assistenti sociali, tutelato sia dal Codice Deontologico dell’Assistente Sociale (Art. 23 e seguenti) sia dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – Reg. UE 679/2016).

Cosa significa in pratica:

  • Segreto Professionale: L’assistente sociale ha l’obbligo di non rivelare fatti o notizie apprese durante l’esercizio della professione (Art. 622 C.P.). Questo vincolo si rompe solo in casi eccezionali previsti dalla legge, ad esempio, se sussiste l’obbligo di segnalare un reato procedibile d’ufficio (come un presunto maltrattamento di minore) all’Autorità Giudiziaria.
  • Trattamento dei Dati: I dati raccolti – spesso dati particolari (ex dati sensibili) relativi a salute, situazione economica, o vita familiare – devono essere trattati in modo lecito, trasparente e per finalità specifiche (Art. 5 GDPR). L’utente ha il diritto di ricevere una informativa privacy che spieghi chi è il Titolare del trattamento, perché vengono raccolti i dati e per quanto tempo saranno conservati.
  • Pertinenza e Non Eccedenza: Le informazioni raccolte devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli scopi dell’intervento (Art. 5 GDPR). L’operatore deve limitarsi a ciò che è strettamente necessario per il progetto di aiuto, evitando di includere dettagli non rilevanti.

La Visita Domiciliare: Non è un’Ispezione

La visita domiciliare non è un atto di polizia o un’ispezione, ma uno strumento professionale che deve sempre rispettare i diritti e la privacy durante la visita degli assistenti sociali.

I tuoi diritti durante la visita:

  1. Diritto di Essere Informati: Prima o durante la visita, hai il diritto di sapere chi è l’operatore, l’ente di appartenenza e, soprattutto, lo scopo preciso dell’incontro. L’assistente sociale deve presentarsi e chiarire il mandato.
  2. Diritto di Alleanza e Fiducia: Il Codice Deontologico e le Linee Guida di Servizio Sociale (come quelle sulla valutazione multidimensionale) sottolineano che l’approccio deve essere di supporto e non giudicante. L’operatore è chiamato a costruire un’alleanza, valorizzando le risorse familiari. Sentirsi “sotto giudizio” è una percezione comune, ma l’obiettivo professionale è sostenere senza sostituirsi.
  3. Diritto di Accesso agli Atti: Hai il diritto di conoscere i documenti e le relazioni che ti riguardano, comprese le relazioni di servizio sociale (L. 241/1990 e GDPR), ad eccezione di informazioni che potrebbero ledere terzi (ad esempio, la fonte di una segnalazione non anonima). Questo è cruciale per la trasparenza del procedimento.

Per esempio, se la visita riguarda l’attivazione di un servizio di assistenza domiciliare (SAD), la raccolta dati servirà a definire un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) che deve essere concordato con te. Il mancato conferimento di dati essenziali può comportare l’impossibilità di erogare il servizio, ma non sei obbligato a fornire informazioni non richieste.


FAQ sui Diritti e la Privacy

1. Posso rifiutare una visita domiciliare da parte dell’Assistente Sociale?

Sì, in linea di principio è possibile rifiutare l’accesso, in quanto il domicilio è inviolabile. Tuttavia, se la visita è disposta dall’Autorità Giudiziaria (ad esempio, in un procedimento minorile), o se il rifiuto mette a rischio l’incolumità di persone (soprattutto minori o adulti fragili), l’Assistente Sociale ha l’obbligo di informare le autorità competenti (Procura/Tribunale). In situazioni volontarie (richiesta di un servizio), il rifiuto comporta semplicemente la mancata erogazione del servizio stesso.

2. Le informazioni che do all’Assistente Sociale possono finire in mano ad altri enti?

I dati vengono comunicati ad altri enti (come ASL, scuola o Tribunale) solo se strettamente necessario per l’esecuzione del compito di interesse pubblico o per l’erogazione del servizio richiesto, in base a quanto previsto dalle leggi (ad esempio, L. 328/2000 per i servizi sociali). L’assistente sociale è tenuto al segreto professionale, ma non può opporlo se richiesto dal Magistrato nell’ambito di un’indagine che riguarda reati procedibili d’ufficio.

3. Ho diritto di leggere la relazione che l’Assistente Sociale scrive su di me?

Certamente. In base alla legge sulla Trasparenza Amministrativa e al GDPR, hai il diritto di accesso alla tua documentazione professionale. Devi fare una richiesta formale o informale al Comune/Ente titolare del servizio. Le relazioni che confluiscono in un procedimento giudiziario (ad esempio, in Tribunale per i Minorenni) sono comunque consultabili dal tuo avvocato.

4. L’Assistente Sociale può fotografare la mia casa o i miei beni?

No, di norma non può farlo. La documentazione deve essere basata su osservazioni professionali descrittive inserite nella cartella sociale e nelle relazioni. Fotografare l’abitazione o beni personali senza un consenso informato ed esplicito, e senza che sia strettamente necessario per le finalità di aiuto definite (ad esempio, per una perizia specifica richiesta dal Tribunale e accettata), viola la tua sfera privata.

By Antonio Capobianco

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