Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è molto più di un semplice adempimento burocratico; è la vera e propria fotografia della sicurezza e della salute in azienda. Previsto dal Decreto Legislativo 81/08 (il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), è obbligatorio per qualsiasi azienda abbia anche un solo lavoratore. Ignorare questo obbligo non significa solo mettere a rischio i propri dipendenti, ma anche incorrere in sanzioni amministrative e penali piuttosto pesanti, come multe che possono superare i 4.000 Euro o, nei casi più gravi e reiterati, l’arresto e la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Chi Redige il DVR: Responsabilità Indelebile
La responsabilità finale della redazione e dell’aggiornamento del DVR è un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro (DL), come stabilito dall’Articolo 17 del D.Lgs. 81/08. È il DL che deve attivare il processo di valutazione dei rischi.
Tuttavia, il Datore di Lavoro non è solo in questa impresa. La normativa prevede un lavoro di squadra essenziale per garantire la completezza e l’efficacia del documento. Le figure che devono collaborare attivamente sono:
- Esempio Pratico di Valutazione del Rischio per Ufficio o Azienda: Come Redigere un DVR Operativo e Coerente
- Valutazione del Rischio DVR: Come Compilare il Documento in Modo Efficace
- DVR: quando deve essere aggiornato? Tutti i casi obbligatori previsti dalla legge
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): Affianca il DL nella valutazione e lo aiuta a pianificare le misure preventive e protettive più adeguate.
- Medico Competente (MC): Se nominato, fornisce un contributo fondamentale per la valutazione dei rischi specifici sulla salute dei lavoratori (ad esempio, esposizione a sostanze chimiche o rumore) e predispone l’eventuale protocollo di sorveglianza sanitaria.
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): Deve essere consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi. Il suo punto di vista è cruciale per cogliere aspetti pratici che solo chi vive il luogo di lavoro quotidianamente può conoscere.
In sintesi, l’obbligo è del DL, ma la stesura è frutto della collaborazione sinergica di queste figure chiave.
Cosa Deve Contenere il Documento DVR
Il cuore del DVR è l’analisi meticolosa e documentata di ogni potenziale fonte di danno. L’Articolo 28, comma 2, del D. Lgs. 81/08 definisce chiaramente i contenuti obbligatori che il documento deve presentare per essere considerato valido e completo.
Ecco i punti fondamentali che non possono mancare nel tuo DVR:
- Anagrafica Aziendale e Organigramma della Sicurezza:
- Descrizione completa dell’attività e dell’azienda (sede, codice ATECO, numero di dipendenti).
- Identificazione delle figure chiave della sicurezza (DL, RSPP, MC, RLS, Addetti alle Emergenze).
- Descrizione del Processo Lavorativo:
- Dettaglio delle fasi lavorative, degli ambienti, degli impianti, dei macchinari e delle sostanze chimiche utilizzate.
- Identificazione delle mansioni e dei lavoratori a esse associati, specificando chi è esposto a quali rischi.
- Valutazione dei Rischi:
- Individuazione e analisi di tutti i pericoli presenti (es. rischio incendio, elettrico, chimico, biologico, meccanico, ergonomico e, obbligatoriamente, il rischio stress lavoro-correlato).
- Stima del livello di rischio per ciascun pericolo, calcolato in base alla probabilità che l’evento dannoso si verifichi e alla potenziale gravità del danno. Questo spesso si ottiene usando metodologie come il Metodo Kinney o tabelle specifiche.
- Misure di Prevenzione e Protezione:
- Indicazione delle misure attuate o da attuare per eliminare o ridurre al minimo i rischi (es. sistemi di protezione collettiva, procedure di sicurezza, uso di Dispositivi di Protezione Individuale – DPI).
- Programma di Miglioramento:
- Definizione di un piano d’azione per l’eliminazione o la riduzione dei rischi non eliminabili subito. Questo deve includere:
- Obiettivi specifici di miglioramento.
- I soggetti responsabili dell’attuazione.
- Le tempistiche definite per la realizzazione degli interventi.
- Definizione di un piano d’azione per l’eliminazione o la riduzione dei rischi non eliminabili subito. Questo deve includere:
- Procedure per le Emergenze:
- Riferimenti al Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) e alle relative procedure da adottare in caso di primo soccorso, antincendio, e gestione delle emergenze.
- Data Certa e Firme:
- Il documento deve avere data certa che ne attesti la stesura (ottenibile tramite firma digitale, PEC o apposizione di firma congiunta delle figure coinvolte).
- Sottoscrizione di Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente e RLS per presa visione e collaborazione.
FAQ sul Documento di Valutazione del Rischio (DVR)
1. Quando scatta l’obbligo di redazione del DVR? L’obbligo di elaborare il DVR scatta non appena è presente almeno un lavoratore subordinato in azienda, inclusi soci lavoratori, apprendisti o tirocinanti. In caso di nuova attività, il Datore di Lavoro ha 90 giorni dall’inizio per elaborare il documento. L’assenza anche di un solo dipendente (libero professionista o ditta individuale senza lavoratori) esclude l’obbligo, ma la valutazione dei rischi è comunque raccomandata.
2. Ogni quanto tempo va aggiornato il DVR? Non esiste una scadenza fissa per l’aggiornamento totale, ma il DVR deve essere aggiornato immediatamente ogni volta che si verificano modifiche significative. Esempi includono l’introduzione di nuovi macchinari, variazioni del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, infortuni significativi o l’introduzione di nuove normative. Inoltre, per rischi specifici (come Rumore o Vibrazioni), l’aggiornamento va fatto con cadenze precise, spesso ogni 4 anni.
3. Quali sono i rischi meno considerati nel DVR che possono portare a sanzioni? Uno dei rischi spesso sottovalutati, ma obbligatorio per legge (Art. 28, c. 1-bis), è la valutazione del rischio Stress Lavoro-Correlato (SLC). La mancata inclusione o una valutazione superficiale può essere contestata durante le ispezioni. Altri elementi critici includono la valutazione dei rischi per lavoratrici in stato di gravidanza e i rischi legati alle differenze di genere, età e provenienza dei lavoratori.
4. Che differenza c’è tra DVR e DUVRI? Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è il documento standard aziendale che analizza i rischi propri dell’attività. Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) si redige invece negli appalti, quando un’impresa esterna opera all’interno della propria unità produttiva. Serve a stimare e coordinare i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due attività e la sua redazione spetta al Committente.
