In breve: Se un’intimazione di pagamento viene notificata oltre cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale per tributi con prescrizione quinquennale, il debito può essere considerato prescritto. In tale circostanza, il contribuente ha il diritto di impugnare l’atto davanti alla corte di giustizia tributaria per richiederne l’annullamento.
Cos’è l’intimazione di pagamento L’intimazione di pagamento è l’atto con cui l’Agente della Riscossione avvisa il contribuente dell’imminente avvio dell’esecuzione forzata (pignoramento). Viene notificata quando è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento senza che sia avvenuto il saldo o la rateazione.

Termini di prescrizione e decadenza
Il termine di prescrizione varia in base alla natura del debito contenuto nella cartella originale. Per i tributi locali (IMU, TARI), le sanzioni amministrative, le contravvenzioni stradali e i contributi previdenziali (INPS, INAIL), la prescrizione è di 5 anni. Se tra la notifica della cartella e quella dell’intimazione non sono stati notificati altri atti interruttivi, il diritto alla riscossione decade.
Come verificare la regolarità della notifica
Per determinare se l’intimazione è legittima, occorre analizzare la “relata di notifica” della cartella precedente. Il calcolo dei cinque anni parte dal giorno successivo alla ricezione del primo atto. Se l’intimazione arriva dopo la scadenza del termine, l’atto è annullabile, ma l’estinzione del debito non è automatica: deve essere eccepita dal contribuente tramite ricorso.
Effetti degli atti interruttivi
Il termine di prescrizione di cinque anni può essere interrotto da qualsiasi atto formale di costituzione in mora ricevuto dal contribuente, come:
- Preavvisi di fermo amministrativo o ipoteca.
- Precedenti intimazioni di pagamento.
- Solleciti di pagamento notificati ufficialmente. Ogni atto interruttivo fa ripartire il conteggio del termine quinquennale da zero.
Come contestare l’atto
L’impugnazione dell’intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione deve essere presentata entro termini rigorosi:
- 60 giorni dalla notifica per i tributi (ricorso tributario).
- 40 giorni per i contributi previdenziali (opposizione all’esecuzione).
- 30 giorni per le sanzioni amministrative o multe stradali. Il ricorso va presentato presso l’organo giurisdizionale competente per materia e territorio.
Rischi della mancata opposizione
Se il contribuente riceve un’intimazione di pagamento prescritta ma non presenta ricorso nei termini di legge, l’atto diventa definitivo. In questo caso, l’Agente della Riscossione può procedere legittimamente al pignoramento dei beni, dei conti correnti o dello stipendio, nonostante l’originaria scadenza dei termini di prescrizione.
