Penale per recesso anticipato contratto a tempo determinato

Contratto di lavoro a tempo determinato spezzato con penna e bilancia della giustizia

1. Introduzione

Il contratto a tempo determinato è uno degli strumenti principali con cui le parti possono regolare un rapporto di lavoro subordinato limitato nel tempo. Tuttavia, una delle problematiche più delicate che può sorgere nel corso di tale rapporto riguarda il recesso anticipato, ossia la cessazione del contratto prima della naturale scadenza del termine previsto. In tale contesto, assume particolare rilievo la previsione di una clausola penale a carico della parte che recede anticipatamente, soprattutto se il recesso non è giustificato da motivi legittimi.

Contratto di lavoro a tempo determinato spezzato con penna e bilancia della giustizia

2. La natura del contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato è disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, parte del Jobs Act, che ha riformato organicamente la materia del lavoro subordinato.

Secondo l’art. 19 del D.Lgs. 81/2015:

“Il contratto di lavoro subordinato può essere stipulato a tempo determinato per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, con un termine certo, anche per esigenze non temporanee.”

La caratteristica fondamentale di questo contratto è proprio il termine finale: esso è destinato a cessare automaticamente al momento della scadenza, senza necessità di preavviso.


3. Recesso anticipato nel contratto a tempo determinato

3.1. Regola generale

L’art. 2119 c.c. prevede la possibilità di recesso per giusta causa da parte di entrambe le parti, anche in presenza di un termine finale. Quindi, il recesso anticipato è ammesso solo in presenza di una giusta causa, ossia un motivo talmente grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.

In assenza di giusta causa, il recesso anticipato unilaterale è da considerarsi illegittimo, e la parte recedente potrebbe essere tenuta al risarcimento del danno.


4. Clausola penale nel contratto a tempo determinato

4.1. Cos’è la clausola penale

Ai sensi dell’art. 1382 c.c.:

“La clausola penale è la previsione con la quale le parti stabiliscono anticipatamente l’ammontare del risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento.”

Nel contratto di lavoro a tempo determinato, può essere inserita una clausola penale che prevede il pagamento di una somma predeterminata nel caso in cui una delle parti (di solito il lavoratore) receda anticipatamente senza giusta causa.

4.2. Ammissibilità e limiti

La giurisprudenza e la dottrina prevalente riconoscono la validità della clausola penale nei contratti di lavoro a tempo determinato, purché non violi norme imperative, non sia vessatoria e non comporti una compressione eccessiva della libertà del lavoratore.

Tale clausola è ritenuta legittima quando:

  • è concordata liberamente tra le parti;
  • è commisurata al danno potenzialmente subito dal datore;
  • non rappresenta una forma surrettizia di coercizione alla permanenza nel posto di lavoro.

La clausola può essere ridotta dal giudice ex art. 1384 c.c. se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo.


5. Giurisprudenza rilevante

5.1. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 10180/2011

In questa sentenza, la Corte ha riconosciuto la legittimità della clausola penale nel contratto a tempo determinato, sottolineando che essa:

“costituisce una forma di predeterminazione del danno derivante dal recesso anticipato, lecita ai sensi dell’art. 1382 c.c., a condizione che non sia contraria a norme imperative o al principio di buona fede.”

5.2. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 20878/2006

La Suprema Corte ha stabilito che il lavoratore a tempo determinato non può recedere liberamente dal contratto prima della scadenza, salvo che vi sia giusta causa, e che l’eventuale recesso illegittimo legittima il datore a chiedere il risarcimento del danno o a far valere una clausola penale.


6. Posizione del Garante e dei sindacati

In alcuni casi, sono stati sollevati dubbi sulla legittimità delle clausole penali troppo onerose, in quanto potrebbero violare il diritto alla libera scelta del lavoro tutelato dall’art. 4 Cost. e dall’art. 1 della Carta Sociale Europea. Tuttavia, le pronunce giurisprudenziali confermano che, ove non eccessiva e vessatoria, la clausola è compatibile con l’ordinamento costituzionale.


7. Clausola penale e collaborazioni autonome

Nelle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) o nei contratti di natura autonoma (es. contratti di consulenza), la clausola penale è ancora più diffusa e legittimata, trattandosi di rapporti non subordinati, dove il principio dell’autonomia negoziale trova applicazione più ampia.


8. Conclusioni

Il recesso anticipato dal contratto a tempo determinato è consentito solo per giusta causa. In caso contrario, la parte recedente può essere tenuta a risarcire il danno.

La previsione di una clausola penale è uno strumento lecito per tutelare la parte contraente da un recesso ingiustificato, a condizione che sia proporzionata, equilibrata e non contrasti con principi di ordine pubblico o norme imperative.

È sempre consigliabile che tali clausole siano redatte con precisione e sottoposte a un controllo legale preventivo, per evitare problemi interpretativi o contenziosi futuri.


9. Consigli pratici

  • Per i datori di lavoro: inserire clausole penali chiare, proporzionate e condivise, eventualmente parametrate alla durata residua del contratto.
  • Per i lavoratori: leggere attentamente il contratto prima della firma; in caso di dubbi, richiedere assistenza legale prima di recedere anticipatamente.
  • Per entrambe le parti: tenere conto dell’eventuale intervento del giudice, che può modificare o annullare la clausola se la ritiene eccessiva o vessatoria.
By Antonio Capobianco

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