1. Contesto normativo
La figura dell’amministratore di sostegno è regolata dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha introdotto nel Codice Civile l’art. 404 e seguenti. L’obiettivo è quello di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nelle attività della vita quotidiana, con il minore sacrificio possibile della capacità di agire, a differenza dell’interdizione o inabilitazione.

L’assistente sociale, invece, è un professionista iscritto all’albo (legge 84/1993 e ss.mm.ii.), che opera nei servizi sociali pubblici o privati, ed ha il compito di favorire il benessere delle persone attraverso interventi socio-assistenziali personalizzati.
2. Differenze e punti di contatto
Assistente sociale | Amministratore di sostegno |
---|---|
Professionista del servizio sociale | Funzione giuridica di protezione |
Supporta la persona nella vita quotidiana | Ha poteri giuridici attribuiti dal giudice tutelare |
Interviene in base al bisogno sociale | Nominato con decreto del giudice su richiesta |
Può essere proponente della misura di ADS | Può collaborare con i servizi sociali |
3. Collaborazione tra assistente sociale e amministratore di sostegno
a. Proposta e attivazione della misura
L’assistente sociale può essere promotore della richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno, ai sensi dell’art. 406 c.c., qualora rilevi una situazione di vulnerabilità (anziani, disabili, soggetti con dipendenze, ecc.).
Art. 406 c.c.: Possono presentare ricorso anche i responsabili dei servizi sociali o sanitari direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.
b. Possibile nomina come amministratore di sostegno
In alcuni casi, lo stesso assistente sociale può essere nominato amministratore di sostegno, soprattutto se mancano familiari idonei. Tuttavia, ciò avviene solo in casi eccezionali, ed è spesso soggetto a limiti di incompatibilità e al controllo del giudice tutelare.
c. Rapporto operativo
Una volta nominato un amministratore di sostegno (familiare o terzo), l’assistente sociale mantiene un ruolo di supporto operativo e di vigilanza informale. Spesso fornisce al giudice tutelare relazioni sociali, report sulle condizioni della persona e suggerimenti per eventuali modifiche del decreto.
4. Prassi giurisprudenziale e applicazioni
I Tribunali hanno più volte sottolineato che la sinergia tra servizi sociali e amministratori di sostegno è essenziale per la protezione del beneficiario. La giurisprudenza valorizza il ruolo degli assistenti sociali in fase istruttoria e in monitoraggio, come ad esempio:
- Tribunale di Milano, decreto 14/02/2018: ha ribadito che la relazione dell’assistente sociale è “documento di estrema rilevanza per la decisione sulla nomina e sui poteri dell’AdS”.
- Tribunale di Roma, decreto 10/03/2020: ha accolto la proposta del servizio sociale come soggetto legittimato a richiedere misure di protezione.
5. Criticità e riflessioni
- Sovraccarico dei servizi sociali: vi è spesso difficoltà a gestire le numerose richieste, con ritardi nella presentazione di relazioni o nella gestione dei casi.
- Scarsa conoscenza delle funzioni reciproche: a volte si verificano attriti o disallineamenti tra AdS e servizi.
- Necessità di formazione congiunta: una prassi ormai raccomandata è la formazione interprofessionale tra giudici, avvocati, assistenti sociali e amministratori di sostegno.
6. Conclusione
La collaborazione tra assistenti sociali e amministratore di sostegno è fondamentale per garantire un sistema efficace di tutela delle persone fragili. Essa si basa su competenze differenti ma complementari: giuridiche per l’AdS, sociali e relazionali per l’assistente sociale.
L’equilibrio tra intervento sociale e protezione giuridica è il cuore della normativa, che richiede un approccio integrato, rispettoso della dignità e dell’autonomia residua della persona.