La distinzione tra contratto in forma pubblica amministrativa e scrittura privata è fondamentale nel diritto civile e amministrativo italiano, perché riguarda la validità, l’efficacia e la prova del contratto stesso.
Vediamole con chiarezza:

1. Scrittura privata
Definizione:
È un documento redatto e sottoscritto dalle parti senza l’intervento di un pubblico ufficiale (art. 2702 c.c.).
Caratteristiche principali:
- È sufficiente la firma autografa (o digitale qualificata) delle parti contraenti.
- Ha piena efficacia probatoria tra le parti se la firma è riconosciuta o autenticata.
- Può essere utilizzata per la maggior parte dei contratti (vendita di beni mobili, locazioni, prestazioni d’opera, ecc.).
- Se la legge non richiede una forma particolare, la scrittura privata è valida.
Esempio: contratto di locazione tra privati, contratto di prestazione d’opera, scrittura privata autenticata per la cessione di quote societarie.
2. Forma pubblica amministrativa (atto pubblico)
Definizione:
È un atto redatto, ricevuto o autenticato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale dello stato civile, segretario comunale, funzionario pubblico autorizzato), con le formalità prescritte dalla legge (art. 2699 c.c.).
Caratteristiche principali:
- Serve quando la legge impone una forma solenne per la validità o l’efficacia del contratto.
- L’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza e delle dichiarazioni rese davanti al pubblico ufficiale.
- È tipico dei contratti che riguardano beni immobili o diritti reali, matrimoni, atti notarili, contratti con la pubblica amministrazione, ecc.
Esempio: compravendita immobiliare, costituzione di ipoteca, donazione, appalto pubblico.
3. Forma pubblica amministrativa nella contrattualistica con la P.A.
Quando una parte è la Pubblica Amministrazione, la forma può essere:
- scrittura privata, se la legge lo consente (es. affidamenti diretti di modico valore);
- forma pubblica amministrativa, se prevista da legge o regolamento (es. contratti d’appalto o concessione stipulati dal RUP con rogito del segretario comunale o del funzionario rogante).
In questi casi la “forma pubblica amministrativa” non è notarile, ma è comunque un atto pubblico redatto da un funzionario dell’amministrazione (art. 16 D.P.R. 445/2000; art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016).
In sintesi
| Tipo di contratto | Chi lo redige | Forma richiesta | Efficacia probatoria | Esempi |
|---|---|---|---|---|
| Scrittura privata | Le parti | Firma delle parti | Prova fino a disconoscimento della firma | Locazioni, prestazioni d’opera |
| Atto pubblico / forma pubblica amministrativa | Pubblico ufficiale | Rogito o verbalizzazione | Piena prova fino a querela di falso | Compravendite immobiliari, appalti PA, donazioni |
