Contratto forma pubblica amministrativa o scrittura privata

Rappresentazione di un contratto firmato davanti a un pubblico ufficiale

La distinzione tra contratto in forma pubblica amministrativa e scrittura privata è fondamentale nel diritto civile e amministrativo italiano, perché riguarda la validità, l’efficacia e la prova del contratto stesso.

Vediamole con chiarezza:

Rappresentazione di un contratto firmato davanti a un pubblico ufficiale

1. Scrittura privata

Definizione:
È un documento redatto e sottoscritto dalle parti senza l’intervento di un pubblico ufficiale (art. 2702 c.c.).

Caratteristiche principali:

  • È sufficiente la firma autografa (o digitale qualificata) delle parti contraenti.
  • Ha piena efficacia probatoria tra le parti se la firma è riconosciuta o autenticata.
  • Può essere utilizzata per la maggior parte dei contratti (vendita di beni mobili, locazioni, prestazioni d’opera, ecc.).
  • Se la legge non richiede una forma particolare, la scrittura privata è valida.

Esempio: contratto di locazione tra privati, contratto di prestazione d’opera, scrittura privata autenticata per la cessione di quote societarie.


2. Forma pubblica amministrativa (atto pubblico)

Definizione:
È un atto redatto, ricevuto o autenticato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale dello stato civile, segretario comunale, funzionario pubblico autorizzato), con le formalità prescritte dalla legge (art. 2699 c.c.).

Caratteristiche principali:

  • Serve quando la legge impone una forma solenne per la validità o l’efficacia del contratto.
  • L’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza e delle dichiarazioni rese davanti al pubblico ufficiale.
  • È tipico dei contratti che riguardano beni immobili o diritti reali, matrimoni, atti notarili, contratti con la pubblica amministrazione, ecc.

Esempio: compravendita immobiliare, costituzione di ipoteca, donazione, appalto pubblico.


3. Forma pubblica amministrativa nella contrattualistica con la P.A.

Quando una parte è la Pubblica Amministrazione, la forma può essere:

  • scrittura privata, se la legge lo consente (es. affidamenti diretti di modico valore);
  • forma pubblica amministrativa, se prevista da legge o regolamento (es. contratti d’appalto o concessione stipulati dal RUP con rogito del segretario comunale o del funzionario rogante).

In questi casi la “forma pubblica amministrativa” non è notarile, ma è comunque un atto pubblico redatto da un funzionario dell’amministrazione (art. 16 D.P.R. 445/2000; art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016).


In sintesi

Tipo di contrattoChi lo redigeForma richiestaEfficacia probatoriaEsempi
Scrittura privataLe partiFirma delle partiProva fino a disconoscimento della firmaLocazioni, prestazioni d’opera
Atto pubblico / forma pubblica amministrativaPubblico ufficialeRogito o verbalizzazionePiena prova fino a querela di falsoCompravendite immobiliari, appalti PA, donazioni
By Antonio Capobianco

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