Un’assistente sociale bussa alla porta, fa qualche domanda, prende appunti. Da quel momento in poi, in molte famiglie, la paura di perdere i figli diventa un pensiero fisso — spesso sproporzionato rispetto a quello che sta realmente accadendo, ma non sempre: a volte quel primo colloquio è davvero l’inizio di qualcosa di serio.

Gli assistenti sociali non hanno il potere di allontanare un figlio da soli: possono segnalare, valutare, proporre una misura. Decide il tribunale per i minorenni, tranne nei casi di pericolo immediato, dove l’intervento è urgente ma va convalidato da un giudice entro pochi giorni. Le cause più frequenti restano trascuratezza, violenza assistita e maltrattamento, quasi sempre dentro le mura di casa.
Chi decide davvero: il ruolo dei servizi sociali e quello del tribunale
Qui nasce gran parte dei malintesi. Nel linguaggio comune “l’assistente sociale mi ha tolto il bambino” è una frase che si sente spesso, ma nella maggioranza dei casi descrive male la catena di responsabilità.
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Il servizio sociale territoriale — quello del Comune, in genere — riceve una segnalazione, apre una valutazione, a volte propone un percorso di sostegno alla genitorialità. Se la situazione è preoccupante ma non urgente, relaziona al tribunale per i minorenni, che può disporre un affido familiare, un collocamento in comunità, o limitare (art. 333 c.c.) o togliere (art. 330 c.c.) la responsabilità genitoriale. Sono provvedimenti diversi tra loro, e la differenza non è solo terminologica: la limitazione lascia ai genitori buona parte dei loro diritti e viene rivista periodicamente, la decadenza è una misura molto più grave, riservata a condotte gravemente pregiudizievoli per il minore.
C’è poi un caso a parte, quello che genera più ansia perché è immediato: l’articolo 403 del codice civile, riformato dalla legge 206/2021 proprio per introdurre più garanzie dopo le polemiche degli anni precedenti. Si applica quando un minore è in stato di abbandono o esposto a un grave pericolo per la sua incolumità psicofisica. In questi casi la pubblica autorità — servizi sociali, ma anche forze dell’ordine o un pronto soccorso — può disporre un allontanamento immediato, senza attendere il via libera del giudice. Da lì scatta un orologio molto preciso: entro 24 ore va informato il pubblico ministero, che entro 72 ore chiede la convalida al tribunale per i minorenni; il giudice ha 48 ore per nominare un curatore al minore e deve fissare l’udienza entro 15 giorni. Se questi termini non vengono rispettati, il provvedimento perde efficacia. È una procedura pensata apposta per evitare che un allontanamento d’urgenza diventi una zona grigia senza controllo, [FONTE: Tribunale per i Minorenni di Trieste, tribmin-trieste.giustizia.it].
Un dettaglio che molti sottovalutano: anche nell’urgenza, i genitori hanno diritto a essere avvisati e a partecipare all’udienza. Non è un processo che si svolge alle loro spalle fino alla fine, anche se nei primi giorni — quelli più drammatici — l’informazione arriva spesso in ritardo rispetto a quanto vorrebbero.
Le cause reali: cosa porta davvero a un allontanamento
Chi si aspetta che dietro un allontanamento ci sia quasi sempre un episodio eclatante — violenza fisica grave, abuso sessuale — resta spesso sorpreso dai dati. La terza indagine nazionale di Terre des Hommes e CISMAI, presentata al Garante per l’infanzia e riferita alla fine del 2023, fotografa una realtà diversa: su oltre 113 mila minori vittime di maltrattamento censiti dai servizi sociali, le forme più frequenti sono:
- trascuratezza materiale o educativa, circa il 37% dei casi;
- violenza assistita, cioè crescere in un contesto di violenza domestica anche senza esserne il bersaglio diretto, circa il 34%;
- maltrattamento psicologico, circa il 12%;
- maltrattamento fisico, circa l’11%;
- patologia delle cure (accudimento gravemente inadeguato) e abuso sessuale, insieme il restante 6% circa.
[FONTE: Terre des Hommes Italia / CISMAI, III Indagine nazionale sul maltrattamento, garanteinfanzia.org]
Lo stesso studio segnala un aumento del 58% dei casi rilevati in cinque anni, con il tasso che passa da 9 a 13 minori maltrattati ogni mille. Non significa necessariamente che si maltratti di più: significa anche, probabilmente, che si segnala di più e si intercetta prima quello che prima restava invisibile — questo è un punto su cui le fonti non sono del tutto concordi, e va detto con onestà.
Nella pratica capita spesso che la trascuratezza venga sottovalutata da chi guarda la vicenda da fuori, perché non lascia segni evidenti come un livido. Ma un bambino lasciato solo per ore, che salta la scuola in modo sistematico, che non viene portato alle visite mediche necessarie, rientra pienamente nei criteri che possono portare a un intervento — non da un giorno all’altro, quasi mai, ma dopo una storia di segnalazioni ripetute che nessuno ha saputo o voluto affrontare prima.
Chi segnala, e cosa succede dopo la segnalazione
Le segnalazioni arrivano da fonti molto diverse: la scuola è tra le più frequenti, insieme a pediatri e medici di base, pronto soccorso, forze dell’ordine, vicini di casa, a volte un genitore separato nei confronti dell’altro — e qui bisogna essere onesti, perché non tutte le segnalazioni sono in buona fede, capita anche di vedere denunce usate come arma in conflitti di separazione.
Ricevuta la segnalazione, il servizio sociale non ha l’obbligo — né, nella maggior parte dei casi, l’interesse — di procedere subito verso l’allontanamento. Il primo passo, quando la situazione lo consente, è quasi sempre un percorso di sostegno: educativa domiciliare, colloqui psicologici, aiuto economico, monitoraggio nel tempo. L’allontanamento arriva quando questi strumenti non bastano o quando il rischio per il minore è troppo alto per aspettare che funzionino. È un’affermazione di principio che regge nella maggioranza dei casi, ma non regge sempre: ci sono territori con servizi sociali sotto organico, tempi di valutazione troppo lunghi o troppo corti, e la qualità dell’intervento dipende parecchio da dove si vive, non solo dalla gravità della situazione.
Cosa succede dopo l’allontanamento: affido, comunità, tribunale
Al 31 dicembre 2024, secondo i dati SIOSS raccolti dal Ministero del Lavoro (Quaderno della ricerca sociale n. 66), erano oltre 330 mila i minorenni in carico ai servizi sociali in Italia, al netto dei minori stranieri non accompagnati. Di questi, circa 15 mila erano in affidamento familiare e poco più di 20 mila in comunità o servizi residenziali [FONTE: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lavoro.gov.it].
La legge 184/1983 concepisce l’affido come uno strumento temporaneo per definizione: durata massima 24 mesi, prorogabile dal tribunale se interromperlo farebbe più male che bene al minore. Nella pratica, però, la temporaneità resta più un’aspirazione normativa che una regola rispettata: le rilevazioni del Ministero del Lavoro indicano che gli affidi si dividono grosso modo in tre fasce simili — un terzo dura meno di 2 anni, un terzo tra 2 e 4, un terzo oltre 4 anni. E il rientro effettivo in famiglia riguarda una minoranza: intorno al 30% per chi è in affido familiare, poco sopra il 24% per chi è in comunità, secondo dati ministeriali relativi alla fine del 2019 — cifre che vanno lette come un’indicazione di tendenza più che come un dato aggiornatissimo, visto che nel frattempo il sistema di rilevazione è cambiato.
Un errore che si vede spesso, nei racconti che circolano online, è pensare all’allontanamento come a un punto di non ritorno. Non lo è, quasi mai per scelta di nessuno: lo diventa quando il percorso di recupero della famiglia d’origine — che la legge prevede e che i servizi dovrebbero sostenere attivamente — si allunga oltre il ragionevole, per mancanza di risorse, per lentezza dei tribunali, o perché la situazione di partenza era davvero compromessa.
Il caso Bibbiano e la fiducia (persa) nei servizi sociali
Non si può scrivere di questo tema senza affrontare Bibbiano, perché è diventato il punto di riferimento — spesso distorto — con cui tantissime persone leggono ogni notizia successiva su un allontanamento.
Nel 2019 la procura di Reggio Emilia aprì l’inchiesta “Angeli e Demoni” dopo aver notato un numero anomalo di segnalazioni di abuso su minori in quella zona. Ventisei persone furono indagate, con l’accusa di aver costruito relazioni false, anche tramite tecniche di psicoterapia suggestiva, per allontanare bambini dalle famiglie e affidarli ad altre coppie. Lo psicoterapeuta Claudio Foti fu condannato in primo grado nel 2021 e assolto in appello nel 2023; l’assistente sociale coinvolta era già stata assolta in primo grado; per altre diciassette persone, incluso l’allora sindaco di Bibbiano, il procedimento è proseguito con esiti diversi caso per caso [FONTE: Il Post, ilpost.it].
Il caso è realmente accaduto e ha prodotto una riforma normativa, la già citata legge 206/2021 sull’articolo 403 — quindi qualcosa di concreto è cambiato in meglio. Ma è anche vero che è stato usato in modo massiccio come argomento politico nella campagna elettorale 2019-2020, trasformandosi in una narrazione più semplice e più cupa di quanto i fatti giudiziari, con le loro assoluzioni e i procedimenti ancora aperti, permettano di sostenere. Chi lavora nel settore lo sa bene: casi di errore o di abuso di potere da parte di operatori esistono, come in ogni ambito professionale, ma restano l’eccezione rispetto alle centinaia di migliaia di situazioni gestite ogni anno — anche se questo non consola una famiglia che si è trovata dalla parte sbagliata di un errore.
Cosa può fare una famiglia che teme un allontanamento
Qui la sicurezza va lasciata da parte: molto dipende dal caso specifico, e chi si trova davvero in questa situazione dovrebbe rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia minorile prima di agire d’istinto. Detto questo, ci sono alcuni punti fermi che vale la pena conoscere.
Un genitore ha sempre diritto a essere ascoltato dal tribunale, a farsi assistere da un legale (anche gratuito, tramite il patrocinio a spese dello Stato se ne ha i requisiti), e a impugnare i provvedimenti che ritiene ingiusti. Collaborare con i servizi sociali fin dall’inizio — anche quando fa rabbia o spaventa — tende a produrre esiti migliori rispetto a un atteggiamento di chiusura totale: nella pratica, un tribunale valuta anche la capacità della famiglia di riconoscere un problema e lavorarci sopra, non solo il problema in sé. E se il timore riguarda una difficoltà reale, economica o psicologica, chiedere aiuto ai servizi prima che qualcun altro segnali la situazione è quasi sempre la mossa che protegge di più, anche se va contro l’istinto di tenere tutto nascosto.
Domande frequenti
Un’assistente sociale può portare via mio figlio da sola, senza un giudice? No, salvo il caso di pericolo immediato ex art. 403 c.c., dove l’allontanamento è comunque provvisorio e deve essere convalidato dal tribunale per i minorenni entro pochi giorni, altrimenti perde ogni effetto.
Quanto dura in media un affido familiare? La legge prevede 24 mesi, prorogabili. Nella pratica circa un terzo degli affidi dura oltre 4 anni, secondo i dati del Ministero del Lavoro: la durata reale dipende molto dal singolo caso.
Cosa distingue la limitazione dalla decadenza della responsabilità genitoriale? La limitazione (art. 333 c.c.) riduce alcuni poteri dei genitori e viene rivista nel tempo; la decadenza (art. 330 c.c.) è più grave, riservata a condotte gravemente pregiudizievoli, e richiede un procedimento specifico.
Se i servizi sociali mi contattano, significa che vogliono togliermi il figlio? Quasi sempre no. Nella maggior parte dei casi si tratta di una valutazione o di una proposta di sostegno alla genitorialità. L’allontanamento è l’ultima risorsa, non il primo passo.
Dopo un allontanamento, si può tornare a vivere con i propri figli? Sì, è l’obiettivo dichiarato della normativa, anche se i dati mostrano che avviene in una minoranza di casi (circa 3 su 10). Dipende dal percorso della famiglia e dalle risorse messe in campo dai servizi sul territorio.
Un pensiero in più
La distanza tra quello che la legge prevede sulla carta e quello che succede davvero — tempi più lunghi, rientri più rari, territori più o meno attrezzati — è forse il punto più difficile da comunicare a chi si avvicina a questo tema per la prima volta. Prima di farsi un’idea definitiva su un singolo caso letto online, conviene ricordare che le notizie raccontano quasi sempre solo l’ultimo capitolo di una storia molto più lunga.
Questo articolo ha finalità informativa generale. Per situazioni personali che coinvolgono un procedimento in corso, la valutazione di un avvocato esperto in diritto di famiglia e minorile resta insostituibile.
Sources:
- Art. 403 codice civile – Brocardi.it
- Il procedimento ex art. 403 c.c. – Tribunale per i Minorenni di Trieste
- Art. 330 codice civile – Brocardi.it
- Art. 333 codice civile – Brocardi.it
- Minorenni e giovani fuori famiglia, dati Quaderno Ricerca Sociale 66 – Minori.it
- Maltrattamenti su bambini e adolescenti: +58% in cinque anni – Quotidiano Sanità
- Affido, solo tre minori su dieci rientrano in famiglia – Ai.Bi.
- Quanto dura l’affido familiare – MetaCometa
- Cosa è rimasto del “caso Bibbiano” – Il Post

