Affidamento ai servizi sociali con collocamento presso la madre: cosa significa davvero

Quando un provvedimento stabilisce l’affidamento ai servizi sociali con collocamento presso la madre, significa generalmente che il minore continua a vivere stabilmente con la madre, mentre i servizi sociali ricevono dal giudice specifici compiti di controllo, sostegno o decisione nell’interesse del bambino.

Non significa quindi, di per sé, che il figlio venga portato via dalla madre o trasferito in una comunità. La parola affidamento può creare confusione: in questo caso bisogna distinguere nettamente tra chi ha il compito giuridico di seguire determinate decisioni sul minore e la persona presso cui il minore materialmente abita.

La portata concreta del provvedimento, però, dipende da ciò che il tribunale ha scritto nel decreto o nella sentenza. La normativa oggi prevede infatti che il giudice specifichi quali atti spettano ai servizi sociali, quali al genitore presso cui il minore è collocato e quali restano ai genitori.

Cosa vuol dire essere “collocato presso la madre”

Il collocamento presso la madre indica essenzialmente il luogo in cui il bambino o il ragazzo vive abitualmente.

Nella vita quotidiana, quindi, il minore può continuare a dormire nella casa materna, andare normalmente a scuola e svolgere le proprie attività partendo da quella abitazione.

Il collocamento non deve essere confuso con l’affidamento.

Si può infatti avere una situazione nella quale il minore è affidato ai servizi sociali ma, contemporaneamente, viene collocato presso uno dei genitori. La stessa disciplina dell’affidamento al servizio sociale prevede che il tribunale indichi espressamente “il soggetto presso il quale il minore è collocato”.

Se il provvedimento indica la madre, è quindi lei a rappresentare il riferimento abitativo quotidiano del figlio, salvo disposizioni differenti contenute nello stesso decreto.

Perché il minore viene affidato ai servizi sociali

L’affidamento ai servizi sociali è una misura che può essere utilizzata quando il tribunale ritiene necessario proteggere maggiormente l’interesse del minore e gli interventi di sostegno precedentemente adottati non sono risultati sufficienti oppure i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione.

L’articolo 5-bis della legge n. 184 del 1983 collega questa misura alle situazioni previste dall’articolo 333 del Codice civile, cioè ai casi nei quali la condotta di uno o entrambi i genitori può risultare pregiudizievole per il figlio senza necessariamente arrivare alla decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Non bisogna quindi interpretare automaticamente l’affidamento ai servizi sociali come una dichiarazione secondo cui entrambi i genitori sarebbero completamente incapaci di occuparsi del figlio.

Esistono situazioni molto diverse tra loro: forte conflittualità tra i genitori, difficoltà nel prendere decisioni comuni, problemi educativi o familiari oppure necessità di seguire con maggiore attenzione il percorso del minore.

I tribunali possono inoltre adottare misure di vigilanza e sostegno attraverso i servizi sociali quando ritengono necessario tutelare un bambino all’interno del suo ambiente familiare.

Chi decide per il figlio: madre o servizi sociali?

È probabilmente la domanda più importante.

La risposta è: dipende dal contenuto del provvedimento del giudice.

Con la disciplina introdotta dalla riforma del processo familiare, il tribunale non dovrebbe limitarsi genericamente a scrivere che il minore viene “affidato ai servizi sociali”. Deve indicare quali decisioni possono essere prese dai servizi, quali dal genitore collocatario e quali continuano a spettare ai genitori.

Il decreto può quindi riguardare, per esempio, aspetti relativi al percorso educativo, sanitario o assistenziale del bambino oppure all’organizzazione dei rapporti familiari, ma non esiste una regola per cui qualsiasi decisione sulla vita quotidiana passi automaticamente nelle mani dell’assistente sociale.

La legge prevede inoltre che i servizi sociali, nello svolgimento dei compiti loro attribuiti, tengano conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e anche di quelle del minore.

Per sapere esattamente cosa può decidere la madre e cosa invece compete ai servizi bisogna quindi leggere soprattutto la parte dispositiva del provvedimento.

La madre perde la responsabilità genitoriale?

Non automaticamente.

Affidamento ai servizi sociali e decadenza dalla responsabilità genitoriale sono due cose differenti.

L’articolo 5-bis disciplina espressamente l’affidamento al servizio sociale nell’ambito di una limitazione della responsabilità genitoriale e prevede che il tribunale indichi quali atti possono ancora essere compiuti dai genitori.

La madre può quindi continuare a esercitare parte dei propri poteri e doveri nei confronti del figlio, nei limiti stabiliti dal giudice.

Se esistesse invece una decadenza dalla responsabilità genitoriale, questa dovrebbe risultare da uno specifico provvedimento.

Che ruolo hanno concretamente i servizi sociali

I servizi sociali non diventano una sorta di “nuovo genitore” del bambino.

Ricevono un mandato dall’autorità giudiziaria e devono operare entro i limiti stabiliti dal tribunale.

Il provvedimento può attribuire loro compiti di sostegno alla famiglia, monitoraggio della situazione del minore, coordinamento con altri servizi e decisione su determinate questioni espressamente indicate dal giudice.

La legge stabilisce inoltre che il tribunale specifichi con quale periodicità i servizi devono riferire all’autorità giudiziaria sull’andamento degli interventi, sui rapporti tra il minore e i genitori e sull’attuazione del progetto predisposto. Tale intervallo non può essere superiore a sei mesi.

Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento, il servizio sociale deve inoltre comunicare il nominativo del responsabile dell’affidamento alle persone e agli organi indicati dalla legge.

L’obiettivo resta la tutela del minore, non la sostituzione indiscriminata della famiglia.

Quanto può durare l’affidamento ai servizi sociali

Anche la durata deve essere indicata dal tribunale.

L’articolo 5-bis della legge n. 184/1983 prevede, per questa forma di affidamento, una durata non superiore a 24 mesi, ferma restando la possibilità di applicare le regole previste dalla legge in materia di proroga quando ne ricorrano i presupposti.

Durante questo periodo la situazione viene monitorata.

Non si tratta quindi, almeno nella sua impostazione normativa, di una condizione destinata necessariamente a rimanere immutata fino alla maggiore età del bambino.

L’evoluzione concreta dipende però dalla situazione familiare e dalle successive decisioni dell’autorità giudiziaria.

Domande frequenti

Un bambino affidato ai servizi sociali può vivere con la madre?

Sì. È proprio ciò che significa un provvedimento che prevede affidamento ai servizi sociali e collocamento presso la madre: il minore rimane normalmente nell’abitazione materna mentre i servizi svolgono i compiti attribuiti dal giudice.

I servizi sociali possono portare via il bambino dalla madre?

Il semplice affidamento ai servizi con collocamento presso la madre non equivale a un allontanamento. Un eventuale diverso collocamento richiede i presupposti e i provvedimenti previsti dalla legge. Nei casi urgenti esistono procedure specifiche per il collocamento del minore in sicurezza.

Il padre può vedere il figlio?

L’affidamento ai servizi sociali non comporta automaticamente l’interruzione dei rapporti con l’altro genitore. Eventuali modalità, limitazioni, incontri protetti o divieti dipendono da quanto stabilito dal tribunale nel caso concreto.

La madre può decidere scuola, medico e altre questioni importanti?

Può farlo nei limiti indicati dal provvedimento. Per capire chi abbia il potere di assumere una determinata decisione è necessario verificare quali atti il tribunale abbia attribuito alla madre, ai genitori e ai servizi sociali.

In breve

La frase “affidamento ai servizi sociali con collocamento presso la madre” non significa che il figlio sia stato tolto alla madre. Significa che il bambino continua a vivere con lei, mentre il tribunale attribuisce ai servizi sociali determinati compiti nell’ambito della tutela del minore.

Per comprendere le conseguenze di un caso specifico, però, è decisivo leggere il decreto: due provvedimenti che utilizzano la stessa formula possono attribuire ai servizi poteri concretamente diversi.

By Antonio Capobianco

Antonio Capobianco segue tecnologia consumer, app, intelligenza artificiale, sicurezza online e strumenti digitali. Su ItaliaGlobale cura notizie tech, guide pratiche e approfondimenti su piattaforme, servizi online e vita digitale.

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