Il contratto di lavoro a tempo determinato, disciplinato in Italia principalmente dal D.lgs. n. 81/2015 (cosiddetto “Jobs Act”), è un contratto di lavoro subordinato nel quale viene pattuita una data di inizio e una data di fine del rapporto lavorativo.
A differenza del contratto a tempo indeterminato, questo non prevede tutele tipiche del licenziamento, ma gode di un quadro regolatorio specifico che prevede termini, condizioni di cessazione, rinnovi e proroghe.
La domanda che ci si pone spesso è: può essere annullato un contratto a tempo determinato prima della scadenza naturale? Vediamo, punto per punto, la risposta.

1. Annullamento e risoluzione: nozioni fondamentali
È fondamentale distinguere tra:
- Annullamento: riguarda vizi originari del contratto (es. errore, dolo, violenza, incapacità di una delle parti), disciplinato dal Codice Civile (art. 1427 e ss. c.c.).
- Risoluzione anticipata: si riferisce alla interruzione del contratto prima della scadenza per cause sopravvenute, disciplinata da leggi speciali sul lavoro.
- Recesso anticipato: in alcuni casi è ammesso il recesso anche nel contratto a tempo determinato, ma con limitazioni.
2. Annullabilità del contratto a tempo determinato (Art. 1427 c.c. e ss.)
Quando si può chiedere l’annullamento?
Il contratto di lavoro può essere annullato quando presenta vizi del consenso, tra cui:
- Errore (art. 1428 c.c.): ad es. se una parte è stata indotta a firmare il contratto per un fraintendimento essenziale.
- Dolo (art. 1439 c.c.): se una delle parti ha frodato l’altra inducendola a firmare il contratto.
- Violenza morale (art. 1434 c.c.): se una parte ha firmato sotto pressione o minacce.
- Incapacità legale o naturale (art. 428 c.c.): se una parte era incapace di intendere e volere.
Termine per l’azione di annullamento:
L’azione di annullamento va esercitata entro 5 anni dal momento in cui il vizio è stato scoperto.
Effetti dell’annullamento:
Il contratto si considera come mai esistito; il lavoratore ha diritto a essere risarcito per eventuali danni subiti, ma dovrà restituire le somme ricevute se ne ha beneficiato.
3. Recesso anticipato: quando è ammesso?
Il principio generale, sancito dall’art. 2119 c.c., è che il contratto a tempo determinato non può essere risolto prima della scadenza, salvo giusta causa.
Cosa si intende per giusta causa?
È una causa talmente grave da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro. Alcuni esempi:
- Insubordinazione grave
- Falsificazione documentale
- Furto
- Abbandono del posto di lavoro
- Violazione del patto di riservatezza o non concorrenza
La giurisprudenza (es. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 1974/2015) conferma che la giusta causa consente di interrompere il contratto immediatamente, senza preavviso.
4. Recesso consensuale (mutuo accordo)
Il contratto a tempo determinato può essere interrotto prima della scadenza naturale se vi è accordo tra le parti.
Non è necessario indicare motivazioni: basta un accordo scritto, meglio se redatto con assistenza sindacale o presso l’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro), per prevenire future contestazioni.
5. Conseguenze del recesso illegittimo
Se il datore di lavoro recede senza giusta causa:
- Il lavoratore ha diritto a un risarcimento pari alle retribuzioni che avrebbe percepito fino alla scadenza naturale del contratto.
- Possibile impugnazione davanti al Giudice del Lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso.
Se il lavoratore si dimette senza giusta causa:
- Il datore può chiedere un risarcimento per danni subiti, ma deve provarli (es. costi di sostituzione, perdita produttiva, ecc.).
- Il recesso senza giusta causa può pregiudicare la possibilità di ottenere NASpI (indennità di disoccupazione).
6. Cause di nullità del contratto a termine
Oltre all’annullamento e alla risoluzione, ci sono casi in cui il contratto può essere dichiarato nullo:
- Mancanza della forma scritta (obbligatoria, salvo rapporti di durata non superiore a 12 giorni – art. 1, D.lgs. 81/2015).
- Assenza di causali giustificative, nei casi in cui sono richieste (oltre i 12 mesi).
- Superamento del numero massimo di proroghe (max 4, art. 21 D.lgs. 81/2015).
- Durata complessiva oltre i 24 mesi (inclusi proroghe e rinnovi).
- Violazione del diritto di precedenza per lavoratori già assunti a termine.
In questi casi, il contratto si trasforma in rapporto a tempo indeterminato, e il lavoratore può agire in giudizio per il ripristino del posto o il risarcimento.
7. Giurisprudenza rilevante
- Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 15358/2020: ribadisce l’irrevocabilità unilaterale del contratto a termine, salvo giusta causa.
- Cass. civ., sez. lav., 08/02/2019, n. 3722: dimissioni senza preavviso da contratto a termine sono legittime solo con giusta causa.
- Corte Costituzionale, Sent. n. 194/2018: ha stabilito limiti all’uso eccessivo dei contratti a termine, per evitare abusi.
Conclusioni operative
| Situazione | È possibile annullare/risolvere? | Azione consigliata |
|---|---|---|
| Vizi originari del consenso | ✅ Sì | Azione di annullamento (entro 5 anni) |
| Violazione normativa sul termine | ✅ Sì | Trasformazione in tempo indeterminato |
| Dimissioni del lavoratore senza giusta causa | ❌ No (ma possibile con conseguenze) | Si consiglia accordo |
| Licenziamento anticipato senza giusta causa | ❌ No | Illegittimo, impugnabile |
| Giusta causa (entrambe le parti) | ✅ Sì | Recesso immediato, motivato |
| Accordo tra le parti | ✅ Sì | Recesso consensuale (meglio scritto) |
Conclusione
Sì, un contratto di lavoro a tempo determinato può essere annullato, ma solo in presenza di specifici presupposti legali, come i vizi del consenso. Diversamente, è possibile risolverlo solo per giusta causa o con accordo tra le parti.
In ogni caso, la parte che subisce un’interruzione illegittima può agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, ed è consigliabile sempre rivolgersi a un avvocato del lavoro per valutare caso per caso la miglior strategia.
