L’accesso civico generalizzato (anche noto come FOIA italiano) è uno strumento fondamentale per la trasparenza e il controllo democratico sull’operato della Pubblica Amministrazione. Ma quando si presenta una richiesta, chi è effettivamente chiamato a decidere sulla sua accoglibilità o meno? Capire la catena decisionale è cruciale per i cittadini e le imprese che intendono esercitare questo diritto.

Il Soggetto Titolare del Potere Decisionale: L’Amministrazione Detentrice dei Dati
La risposta principale è chiara: la decisione su una richiesta di accesso civico generalizzato spetta all’Amministrazione pubblica che detiene i dati, le informazioni o i documenti oggetto della richiesta. Non è un organo esterno o un’autorità superiore a pronunciarsi in prima istanza, bensì l’ente stesso chiamato in causa.
Questo principio si basa sul D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto l’accesso civico generalizzato. L’Amministrazione, nel ricevere la richiesta, deve valutarne la conformità ai requisiti e, soprattutto, l’eventuale presenza di limiti o eccezioni al diritto di accesso.
- Chi decide su una richiesta di accesso civico generalizzato
- Chi decide su una richiesta di accesso civico generalizzato
Il Ruolo del Dirigente Responsabile del Procedimento
All’interno dell’Amministrazione, la responsabilità di gestire la richiesta e prendere la decisione finale ricade sul dirigente dell’ufficio competente per materia o sul responsabile del procedimento amministrativo che ha formato o detiene il documento/dato richiesto.
È questa figura che deve:
- Verificare la completezza e la correttezza formale della richiesta.
- Identificare i dati o i documenti richiesti.
- Valutare l’esistenza di eventuali limiti al diritto di accesso (es. segreto di Stato, sicurezza nazionale, dati personali, interessi economici e commerciali, relazioni internazionali, ordine pubblico, ecc.). Questi limiti devono essere motivati in maniera specifica e puntuale.
- Adottare il provvedimento di accoglimento o di diniego, motivando quest’ultimo in modo dettagliato.
Il Coinvolgimento dei Controinteressati
Un aspetto cruciale nel processo decisionale è il coinvolgimento dei controinteressati. Se l’Amministrazione identifica soggetti (persone fisiche o giuridiche) che potrebbero subire un pregiudizio dalla divulgazione dei dati o documenti richiesti, è tenuta a:
- Darne comunicazione ai controinteressati, concedendo loro un termine (solitamente 10 giorni) per presentare eventuali osservazioni motivate.
- Valutare le osservazioni presentate dai controinteressati prima di prendere la decisione finale. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla ricezione delle osservazioni o allo spirare del termine.
La decisione finale deve bilanciare il diritto di accesso con la tutela degli interessi legittimi dei controinteressati, adottando, se del caso, anche misure di oscuramento parziale.
Rimedi in Caso di Diniego o Mancata Risposta
Cosa succede se la richiesta viene negata o l’Amministrazione non risponde nei termini previsti (30 giorni, salvo sospensioni)? Il richiedente non è privo di tutela e può ricorrere a diversi strumenti:
- Richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT): Questa figura, presente in ogni Amministrazione, ha il compito di riesaminare il diniego o la mancata risposta. Il RPCT deve pronunciarsi entro 20 giorni. La sua decisione sostituisce quella originaria dell’ufficio.
- Ricorso al Difensore Civico Regionale o Provinciale (ove istituito): Se il RPCT conferma il diniego o non risponde, il richiedente può rivolgersi al Difensore Civico. Questo organo, che agisce come garante del cittadino, può invitare l’Amministrazione a riesaminare la propria posizione.
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR): In ultima istanza, contro il diniego (espresso o tacito) dell’Amministrazione o contro la decisione del RPCT (se negativa), è possibile presentare ricorso al TAR entro 30 giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio.
Il Consiglio di Stato: Giudice di Ultima Istanza
In caso di ulteriore ricorso contro la sentenza del TAR, la questione può giungere dinanzi al Consiglio di Stato, che rappresenta l’organo di ultima istanza della giustizia amministrativa. Le sentenze del Consiglio di Stato contribuiscono a definire e consolidare l’interpretazione delle norme sull’accesso civico generalizzato.
In Sintesi: Una Responsabilità Distribuita ma Centrata sull’Amministrazione
In definitiva, la decisione su una richiesta di accesso civico generalizzato è primariamente in capo all’Amministrazione che detiene i dati, attraverso il proprio dirigente o responsabile di procedimento. Tuttavia, il processo è arricchito dal coinvolgimento dei controinteressati e da una serie di meccanismi di tutela e ricorso che garantiscono al richiedente la possibilità di far valere i propri diritti. Questa articolazione assicura un equilibrio tra il principio della trasparenza e la tutela di altri interessi legittimi.
Fonti Attendibili e Autorevoli:
- Normattiva – Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33 (Testo aggiornato con le modifiche del D.Lgs. 97/2016)
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/07/16G00109/sg (Normativa che ha introdotto l’accesso civico generalizzato)
- ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) – Delibere e Linee Guida in materia di Accesso Civico: https://www.anticorruzione.it/
- Giustizia Amministrativa – Sito ufficiale del Consiglio di Stato e dei TAR: https://www.giustizia-amministrativa.it/