accesso civico

Chi decide su una richiesta di accesso civico generalizzato

Chi decide su una richiesta di accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato (anche noto come FOIA italiano) è uno strumento fondamentale per la trasparenza e il controllo democratico sull'operato della Pubblica Amministrazione. Ma quando si presenta una richiesta, chi è effettivamente chiamato a decidere sulla sua accoglibilità o meno? Capire la catena decisionale è cruciale per i cittadini e le imprese che intendono esercitare questo diritto. Il Soggetto Titolare del Potere Decisionale: L'Amministrazione Detentrice dei Dati La risposta principale è chiara: la decisione su una richiesta di accesso civico generalizzato spetta all'Amministrazione pubblica che detiene i dati, le informazioni o i documenti oggetto della richiesta. Non è un organo…
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Chi decide su una richiesta di accesso civico generalizzato

Chi decide su una richiesta di accesso civico generalizzato

La decisione su una richiesta di accesso civico generalizzato spetta all'amministrazione pubblica che detiene i dati o i documenti richiesti. Secondo il D.Lgs. 33/2013 (modificato dal D.Lgs. 97/2016), il procedimento prevede che: L'ufficio competente dell'amministrazione destinataria della richiesta valuti la legittimità dell'accesso. Eventuale coinvolgimento di controinteressati: se i documenti contengono dati personali o informazioni riservate di terzi, questi devono essere informati e possono opporsi. Decisione finale dell’amministrazione: può concedere l’accesso, negarlo con una motivazione o limitarlo parzialmente. foto@pixabay Se l'accesso viene negato o limitato, il richiedente può presentare: Richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della…
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Chi decide su una richiesta di accesso civico generalizzato

Chi decide su una richiesta di accesso civico generalizzato

La decisione su una richiesta di accesso civico generalizzato, in Italia, è presa dall'amministrazione che detiene i dati o i documenti richiesti. Questo è regolato dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che disciplina la trasparenza, la pubblicità e la diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. foto@pixabay L'articolo 5 del Decreto Legislativo 33/2013 stabilisce che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente…
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