In Italia, il tema della delega degli obblighi da parte del datore di lavoro è regolato principalmente dal Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro). Tale normativa stabilisce i principi fondamentali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo che, in determinate circostanze, il datore di lavoro possa trasferire parte delle sue responsabilità a figure competenti. Tuttavia, questa possibilità è subordinata a regole stringenti e a condizioni ben precise.
1. Il principio di base: la responsabilità del datore di lavoro
Il datore di lavoro è, in via generale, il principale responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori. Tale obbligo deriva sia dall’articolo 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, sia dal D.Lgs. 81/2008, che specifica nel dettaglio i suoi compiti.
Le principali responsabilità del datore di lavoro includono:
- La valutazione dei rischi e la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
- La formazione e l’informazione dei lavoratori.
- La manutenzione degli impianti e delle attrezzature.
- L’adozione di misure tecniche e organizzative per prevenire gli infortuni.
Nonostante questi obblighi siano generalmente inderogabili, il legislatore consente al datore di lavoro di delegare alcuni compiti, purché ciò avvenga nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
2. La delega di funzioni nel D.Lgs. 81/2008
2.1. La delega di funzioni: art. 16 del D.Lgs. 81/2008
L’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008 regola espressamente la possibilità di delega da parte del datore di lavoro. Secondo tale disposizione, il datore di lavoro può trasferire alcune delle sue funzioni ad altri soggetti, a patto che siano rispettati i seguenti requisiti:
- Forma scritta: la delega deve essere conferita per iscritto, con data certa.
- Professionalità del delegato: il delegato deve possedere tutte le competenze professionali e l’esperienza necessaria per svolgere i compiti delegati.
- Autonomia e poteri di spesa: al delegato devono essere conferiti i poteri necessari, inclusa l’autonomia gestionale e la disponibilità di risorse economiche adeguate.
- Esclusività della delega: il datore di lavoro non può interferire o limitare l’operato del delegato nello svolgimento delle funzioni assegnate.
- Comunicazione ai lavoratori: la delega deve essere portata a conoscenza dei lavoratori per garantire trasparenza e chiarezza nell’organizzazione.
2.2. Obblighi indelegabili
Nonostante la possibilità di delega, il legislatore stabilisce che alcune responsabilità rimangono indelegabili. L’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 specifica che il datore di lavoro non può delegare:
- La valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che deve culminare nella redazione del DVR.
- La designazione del RSPP.
Questi obblighi rappresentano il nucleo centrale della responsabilità del datore di lavoro e riflettono l’importanza del suo ruolo nella gestione strategica della sicurezza aziendale.
3. Funzioni delegabili e responsabilità del delegato
3.1. Compiti delegabili
I compiti che possono essere delegati variano a seconda delle caratteristiche dell’azienda e del settore di attività. Alcuni esempi comuni includono:
- L’organizzazione e il controllo operativo delle misure di prevenzione.
- La supervisione delle attività lavorative.
- La gestione della formazione e dell’addestramento dei lavoratori.
- L’esecuzione delle verifiche periodiche sugli impianti e sulle attrezzature.
3.2. Responsabilità del delegato
Il delegato, una volta accettata la delega, assume la piena responsabilità delle funzioni trasferite. Ciò significa che risponderà personalmente, anche sotto il profilo penale, di eventuali omissioni o negligenze nello svolgimento dei compiti delegati. Tuttavia, il delegato potrà dimostrare la propria diligenza e competenza adottando tutte le misure richieste dalla legge e dalle migliori pratiche in materia di sicurezza.
4. Subdelega: è possibile?
Il D.Lgs. 81/2008 consente la subdelega delle funzioni delegate, purché questa sia prevista nella delega originale e rispetti le stesse condizioni stabilite per la delega principale (art. 16, comma 3). In particolare, il subdelegato deve:
- Essere adeguatamente formato e competente.
- Disporre dei mezzi e dei poteri necessari per adempiere ai compiti assegnati.
La subdelega non esime il delegato principale dalla sua responsabilità di vigilanza sul subdelegato.
5. La vigilanza del datore di lavoro delegante
Anche quando il datore di lavoro delega parte dei suoi obblighi, rimane comunque obbligato a svolgere un’attività di vigilanza sul delegato. Tale obbligo si traduce in una verifica costante dell’operato del delegato e nel monitoraggio del rispetto delle normative. Un’eventuale carenza nella vigilanza può comportare una responsabilità solidale del datore di lavoro per eventuali inadempienze.
6. Giurisprudenza rilevante
6.1. Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n. 38343/2014
La Corte di Cassazione ha chiarito che, affinché la delega sia efficace, deve essere conferita con tutte le garanzie previste dall’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008. Inoltre, la Corte ha ribadito che l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro non può essere trasferito.
6.2. Cassazione Penale, sentenza n. 10702/2020
In questa sentenza, la Corte ha sottolineato che il delegato deve disporre effettivamente dei mezzi necessari per adempiere ai compiti delegati. Una delega priva di reali poteri è considerata nulla.
7. Vantaggi e limiti della delega
7.1. Vantaggi
La delega consente al datore di lavoro di distribuire le responsabilità all’interno dell’organizzazione, favorendo una gestione più efficace della sicurezza. Questo è particolarmente utile nelle aziende di grandi dimensioni o in contesti complessi.
7.2. Limiti
Un limite intrinseco della delega è rappresentato dall’obbligo di vigilanza del datore di lavoro, che non può mai essere escluso. Inoltre, la delega non solleva il datore di lavoro dalla responsabilità generale per la sicurezza dei lavoratori.
8. Conclusioni
Il datore di lavoro può delegare alcune delle sue funzioni, ma questa facoltà è strettamente regolamentata per garantire che la sicurezza sul lavoro non venga compromessa. La delega, se correttamente utilizzata, rappresenta uno strumento utile per ottimizzare la gestione aziendale, distribuendo le responsabilità e valorizzando le competenze interne.
Tuttavia, il datore di lavoro non può sottrarsi ai suoi obblighi fondamentali, come la valutazione dei rischi e la designazione del RSPP, né può esimersi dal vigilare sull’operato dei delegati. Di conseguenza, la delega deve essere utilizzata con attenzione, nel rispetto delle norme e con l’obiettivo primario di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.