Hai già mandato le dimissioni, magari ieri, magari stamattina prima di entrare in ufficio, e adesso ti serve una cosa sola: sapere qual è il tuo ultimo giorno di lavoro vero. Non la data che avevi in testa quando hai scritto la lettera, quella che conta per contratto.
Risposta diretta: il preavviso decorre di norma dal giorno successivo a quello in cui il datore riceve la comunicazione di dimissioni (per le dimissioni telematiche, dalla data di trasmissione sul portale). Ma molti CCNL — commercio e terziario in testa — fissano date convenzionali fisse, tipicamente il 1° o il 16° del mese, indipendentemente dal giorno in cui hai firmato. Se ti dimetti il 20, il preavviso può partire solo dal 1° del mese successivo, non da subito.

Da quando parte il preavviso: la regola e la trappola del CCNL
La regola generale, quella scritta nell’articolo 2118 del codice civile, dice poco: ciascuna parte può recedere dal contratto a tempo indeterminato dando preavviso “nel termine e nei modi stabiliti dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità”. Punto. Non c’è una legge che dica “il preavviso parte il giorno X”. Questo lo decide il contratto collettivo applicato, e qui casca spesso l’asino.
Nella pratica capita spesso che chi si dimette dia per scontato che il preavviso parta dal giorno dopo la comunicazione, come farebbe pensare il buon senso. Per molti settori è vero: metalmeccanico, per esempio, funziona più o meno così. Ma commercio, terziario, credito e assicurazioni usano spesso date convenzionali di decorrenza — il 1° o il 16° del mese — pensate per motivi puramente amministrativi (paghe, contributi, turnazioni). Risultato: se comunichi le dimissioni il 3 di un mese con un preavviso di 30 giorni, potresti dover restare fino a metà del mese successivo, non fino al 3 come avresti calcolato a occhio.
Un dettaglio che molti sottovalutano è proprio questo scarto tra la data in cui si comunicano le dimissioni e la data da cui il preavviso comincia a contare davvero. Vale la pena controllare il proprio CCNL prima di annunciare qualsiasi cosa al capo, perché una settimana di differenza cambia tutto: quando puoi iniziare il nuovo lavoro, quanto ti spetta in busta paga, quando scatta la disoccupazione se prevista.
Quanto dura il preavviso (e perché non è uguale per tutti)
Anche qui, niente numero fisso stabilito dalla legge: la durata dipende dal CCNL, dal livello di inquadramento e dall’anzianità di servizio. Un impiegato con pochi mesi di anzianità può avere 15-20 giorni di preavviso, un quadro con anni di servizio arriva facilmente a due o tre mesi, un dirigente spesso supera i quattro-sei mesi. Le tabelle complete sono nel contratto collettivo applicato all’azienda — vanno controllate lì, non su una media generica, perché tra un CCNL e l’altro le differenze sono reali, non cosmetiche.
Cosa succede se non rispetti il preavviso
Qui la legge è più netta. Se non dai (o non lavori) il preavviso dovuto, devi al datore un’indennità pari alla retribuzione che avresti percepito in quei giorni — la cosiddetta indennità sostitutiva, prevista sempre dall’articolo 2118 c.c. È l’unica conseguenza automatica: il datore non può licenziarti “per non aver fatto il preavviso” (il rapporto è già cessato per tue dimissioni), ma può trattenere quella cifra da TFR, ferie non godute e ratei ancora da liquidare.
Se quello che ti deve l’azienda non basta a coprire l’indennità, resta un debito verso il datore, che in teoria può chiederlo. In pratica, un risarcimento ulteriore oltre all’indennità sostitutiva — per un danno concreto, tipo la perdita di una commessa per mancanza di personale — è difficile da ottenere per l’azienda, perché va provato con documenti, non enunciato a parole. Le cause di questo tipo esistono ma sono rare, e quasi sempre riguardano ruoli con responsabilità dirette su clienti o progetti.
Se il datore ti esonera dal preavviso, chi ci guadagna (spoiler: non tu)
Questo è il punto che sorprende più persone, e vale la pena spiegarlo bene perché va contro l’intuizione. Ti dimetti, dai il preavviso, e il datore ti dice “non serve che tu venga più, puoi andare”. Ti aspetteresti che, esattamente come succede quando è l’azienda a licenziare e sceglie di non farti lavorare il preavviso, ti spetti comunque l’indennità sostitutiva per i giorni non lavorati.
Non è così. La Cassazione (ordinanza n. 6782/2024) ha chiarito che quando è il lavoratore a dimettersi e il datore rinuncia a farlo lavorare durante il preavviso, non nasce alcun diritto all’indennità sostitutiva per il dipendente. Il ragionamento: il preavviso è un obbligo che grava su chi recede — in questo caso tu — e se il datore rinuncia al proprio diritto di farti lavorare, non per questo si crea un obbligo nuovo a suo carico. È l’esatto contrario di quello che succede nel licenziamento, dove è sempre l’azienda a dover pagare se sceglie di non far lavorare il preavviso. Qui le fonti sono coerenti su questo punto, ma è un aspetto che conviene sempre controllare anche nel CCNL applicato, perché alcuni contratti collettivi prevedono clausole più favorevoli al lavoratore rispetto alla sola regola civilistica.
Malattia e ferie durante il preavviso: il conteggio si ferma o no
Sulla malattia la giurisprudenza è abbastanza consolidata: se ti ammali durante il preavviso, il conteggio si sospende per i giorni di malattia effettivamente coperti da certificato, e riparte da dove si era fermato quando torni al lavoro. Non significa che il preavviso si allunga all’infinito — vale finché la malattia rientra nel periodo di comporto — ma significa che quei giorni non vengono “consumati” come preavviso lavorato.
Sulle ferie il principio è diverso: le ferie maturate e non godute non possono essere imposte durante il preavviso proprio per compensarle, e in linea generale vanno liquidate a fine rapporto insieme al resto. Detto questo, qui le prassi aziendali variano parecchio, e capita spesso — soprattutto per liberare la scrivania in vista dell’uscita — che azienda e lavoratore si accordino per far coincidere parte del preavviso con le ferie residue. Se sei d’accordo tu e lo è l’azienda, nella pratica funziona; il punto è che nessuno può obbligarti a farlo contro la tua volontà solo per “smaltire” i giorni.
La procedura: perché senza il portale le dimissioni non valgono
Dal 2016 le dimissioni di un lavoratore subordinato con contratto a tempo indeterminato vanno comunicate esclusivamente per via telematica, tramite il portale del Ministero del Lavoro (accesso con SPID o CIE), direttamente oppure tramite un intermediario abilitato — patronato, sindacato, consulente del lavoro. Una lettera cartacea, per quanto firmata e consegnata a mano, non produce effetto legale: serve il modulo online, che tra l’altro è anche il documento dove indichi tu stesso la data di cessazione tenendo conto del preavviso dovuto.
Fanno eccezione alcune situazioni: il lavoro domestico (colf, badanti), le dimissioni rassegnate in sede protetta (sindacale o davanti all’Ispettorato del lavoro), e il caso di lavoratrici madri e lavoratori padri nel periodo tutelato — dalla gravidanza fino ai primi anni di vita del bambino — dove serve invece la convalida dell’Ispettorato territoriale.
Un’altra cosa che in pratica salva molte persone dal panico post-dimissioni: hai 7 giorni di tempo dalla trasmissione per revocare tutto, sempre tramite la stessa procedura telematica. Durante questi 7 giorni il rapporto prosegue come se nulla fosse, e se revochi in tempo le dimissioni si considerano come mai avvenute. Passato il termine, invece, servirebbe il consenso dell’azienda per tornare indietro — cosa che, va detto onestamente, non è affatto scontata che l’azienda conceda.
NASpI dopo le dimissioni: quasi mai, con alcune eccezioni reali
La regola di base è secca: chi si dimette volontariamente non ha diritto alla NASpI. La disoccupazione è pensata per chi perde il lavoro non per sua scelta, e le dimissioni sono per definizione una scelta del lavoratore. Detto questo, esistono situazioni in cui l’indennità spetta comunque, perché la legge considera le dimissioni non del tutto “libere”:
- dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.), quando è un comportamento grave del datore — mancato pagamento della retribuzione, mobbing accertato, demansionamento — a rendere insostenibile proseguire il rapporto;
- dimissioni di lavoratrici madri e lavoratori padri durante il periodo tutelato (dalla gravidanza fino ai primi anni di vita del bambino, o dall’ingresso in famiglia per adozioni e affidi);
- dimissioni per trasferimento della sede di lavoro a una distanza che rende il tragitto irragionevole con i mezzi pubblici disponibili;
- risoluzione consensuale del rapporto raggiunta in sede protetta (conciliazione sindacale o presso l’Ispettorato), in alternativa a un licenziamento.
Su quale distanza sia “irragionevole” per il trasferimento, o su cosa integri esattamente la giusta causa in casi limite, le valutazioni sono spesso caso per caso: qui non c’è una soglia numerica valida sempre, e conviene farsi seguire da un patronato o da un consulente del lavoro prima di presentare la domanda, non dopo un rifiuto.
Domande frequenti
Se do le dimissioni mentre sono in malattia, sono valide? Sì, dare le dimissioni durante la malattia è legittimo. Il preavviso, però, resta sospeso per i giorni di malattia coperti da certificato e riprende a decorrere da quando rientri effettivamente al lavoro, entro i limiti del periodo di comporto previsto dal CCNL.
Posso dimettermi con effetto immediato senza fare il preavviso? Solo per giusta causa, cioè quando un comportamento grave del datore rende impossibile proseguire anche solo per i giorni di preavviso. Fuori da questi casi, se non lavori il preavviso devi comunque l’indennità sostitutiva.
Il datore può obbligarmi a smaltire le ferie durante il preavviso? No, non può imporlo unilateralmente: le ferie maturate e non godute vanno normalmente liquidate a fine rapporto. Nella pratica capita spesso un accordo tra le parti per farle coincidere, ma resta appunto un accordo, non un obbligo a tuo carico.
Se il datore mi dice di non venire più dopo le dimissioni, mi deve pagare il preavviso? Secondo l’orientamento attuale della Cassazione, no: se sei tu a esserti dimesso e il datore rinuncia a farti lavorare il preavviso, non nasce automaticamente il diritto all’indennità sostitutiva. Controlla comunque il CCNL applicato, perché alcuni sono più favorevoli.
Posso cambiare idea dopo aver mandato le dimissioni online? Sì, hai 7 giorni dalla data di trasmissione per revocarle tramite la stessa procedura telematica, senza bisogno del consenso dell’azienda. Dopo quel termine, per tornare indietro serve che l’azienda sia d’accordo.
Un’ultima cosa
La parte che si trascura di più non è il calcolo dei giorni, ma il momento in cui si preme “invia” sul portale: quella data, non l’accordo verbale col capo del giorno prima, è quella che conta per tutto il resto — TFR, ultima busta paga, eventuale nuovo contratto. Prima di formalizzare, vale la pena leggere il proprio CCNL o farsi fare due conti da un consulente del lavoro: costa poco e evita di scoprire la data sbagliata quando ormai è tardi per rimediare.
Le regole su durata del preavviso, decorrenza e indennità variano da contratto collettivo a contratto collettivo: quanto scritto qui è un inquadramento generale, non una consulenza sul singolo caso. Per una verifica puntuale sulla propria situazione, meglio rivolgersi al proprio consulente del lavoro, a un patronato o direttamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Fonti consultate:
- Art. 2118 c.c. — Brocardi
- Dimissioni senza preavviso: conseguenze — LeggeInChiaro
- Dimissioni telematiche: procedura e revoca — LeggeInChiaro
- Data di decorrenza delle dimissioni — Factorial
- Rinuncia al preavviso da parte del datore, Cass. n. 6782/2024 — Toffoletto De Luca Tamajo
- Malattia e ferie durante il preavviso — Investire Oggi
- Dimissioni e NASpI 2026 — Smartcaf

