Hai appena iniziato un lavoro, il periodo di prova non ti convince e vuoi chiudere subito. Oppure sei dall’altra parte: un neoassunto è sparito dopo quattro giorni e non sai se considerarlo dimesso o no. In entrambi i casi la domanda che arriva in studio più spesso, ultimamente, è sempre la stessa: basta una telefonata o una lettera, o serve per forza la procedura online?
La risposta, da metà 2025, è netta: anche le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova devono passare dal modulo telematico su Cliclavoro, con SPID, CIE o CNS. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 24991/2025, smontando una prassi ministeriale che per quasi dieci anni aveva escluso proprio il periodo di prova da questo obbligo.

Perché per anni si è pensato il contrario
Qui va fatta una premessa, perché è la parte che genera più confusione anche tra chi lavora in questo campo. L’obbligo di dimissioni telematiche esiste dal 2016, introdotto dall’articolo 26 del D.Lgs. 151/2015 per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco — quelle firmate in data anticipata al momento dell’assunzione e usate poi dal datore per liberarsi del lavoratore quando gli conveniva. La norma elenca alcune eccezioni tassative: lavoro domestico, conciliazioni in sede protetta, rapporti con la Pubblica Amministrazione, casi di maternità/paternità nei primi tre anni di vita del figlio (che passano dalla convalida in Ispettorato, non dal portale).
Il periodo di prova non compariva in quell’elenco. Eppure la circolare ministeriale n. 12 del 4 marzo 2016 aveva scritto, di fatto, che la nuova disciplina telematica “non trova applicazione” nel recesso durante la prova. Per anni consulenti del lavoro, uffici HR e persino diversi siti di settore hanno applicato questa lettura senza discuterla troppo. Se cerchi ancora oggi online, trovi guide — alcune aggiornate al 2026 — che riportano il periodo di prova tra le eccezioni. Non è più corretto, ma capisco perché l’errore circoli ancora: una circolare ministeriale rimasta per nove anni senza smentite ufficiali si è sedimentata come prassi.
Cosa ha deciso davvero la Cassazione
L’ordinanza n. 24991/2025 (sezione lavoro, depositata l’11 settembre 2025) ribalta quella lettura. Il ragionamento della Corte è più lineare di quanto sembri: la legge elenca le eccezioni in modo tassativo, il periodo di prova non c’è, quindi non si può estenderlo per via interpretativa attraverso una circolare che non ha valore di fonte del diritto. Una circolare orienta la prassi degli uffici, ma non può creare un’eccezione che il legislatore non ha previsto.
Nella pratica questo significa che le dimissioni verbali, quelle scritte a mano e consegnate a mano, o anche una semplice email durante la prova, oggi non producono più l’effetto di sciogliere il rapporto — anche se per anni sono state trattate come valide. È un cambiamento che pesa più sulle aziende con turnover alto nei primi mesi (stagionale, retail, call center) che su chi assume raramente: chi gestisce dieci assunzioni al mese e altrettante uscite in prova si accorge subito se la procedura non è cambiata nei propri moduli interni.
Come si fa, concretamente
La procedura è la stessa prevista per le dimissioni “normali”, quindi chi l’ha già gestita non trova sorprese:
- Il lavoratore accede al portale Cliclavoro (sezione “Comunicazione di dimissioni e risoluzione consensuale”) con SPID, CIE o CNS.
- Compila il modulo indicando i dati del datore di lavoro, la data di decorrenza delle dimissioni e la tipologia di recesso (dimissioni volontarie o risoluzione consensuale).
- Il sistema genera e trasmette automaticamente la comunicazione al datore di lavoro e all’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
- Il lavoratore riceve una ricevuta con un codice identificativo della trasmissione — è quello il documento da conservare, non una copia firmata.
Chi non ha dimestichezza con SPID o non può usarlo può farsi assistere da un patronato, un sindacato, un consulente del lavoro abilitato o direttamente dall’Ispettorato del lavoro, che compilano il modulo per conto del lavoratore. È un dettaglio che molti sottovalutano: pensano che senza SPID personale non si possa proprio procedere, e finiscono per restare bloccati settimane su una cosa che il patronato più vicino risolve in un quarto d’ora.
Il modulo prevede anche la possibilità di revoca entro 7 giorni dalla trasmissione, sempre per via telematica e senza bisogno del consenso del datore di lavoro. Passato quel termine, si torna a poter sciogliere il rapporto solo per accordo tra le parti.
Le eccezioni che restano valide
Non tutto è cambiato. Restano fuori dall’obbligo telematico, oggi come nel 2016:
- il lavoro domestico (colf, badanti, baby-sitter regolarmente assunte);
- i rapporti di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni;
- le dimissioni rassegnate in sede protetta, cioè davanti a conciliazione sindacale o in Ispettorato;
- i casi di maternità o paternità nei primi tre anni di vita del bambino, che passano dalla convalida presso l’Ispettorato territoriale, non dal portale Cliclavoro.
Il periodo di prova, come detto, non è più tra queste. È l’unica voce che si è spostata, e proprio per questo è quella su cui vale la pena controllare che i propri moduli interni — se l’azienda ne usa — siano aggiornati.
Cosa succede se il lavoratore se ne va senza fare la procedura
Questa è la situazione che vedo arrivare più spesso da chi gestisce il personale, ed è anche la più scomoda da gestire. Un neoassunto in prova smette di presentarsi, magari avvisa con un messaggio informale o non avvisa affatto, e non attiva mai la procedura su Cliclavoro. Cosa fa l’azienda?
Formalmente il rapporto resta aperto, perché le dimissioni non telematiche sono inefficaci. Le strade praticabili, in pratica, sono due. La prima è il licenziamento disciplinare per giusta causa (abbandono del posto), che però richiede la contestazione, i termini di legge e comporta comunque il pagamento del cosiddetto ticket di licenziamento a carico dell’azienda — importo che varia in base all’anzianità di servizio, quindi per chi è ancora in prova resta contenuto, ma va comunque calcolato caso per caso da chi si occupa delle buste paga. La seconda, più diffusa nella pratica per rapporti così brevi, è registrare le assenze come ingiustificate, continuare a sollecitare per iscritto il lavoratore a formalizzare le dimissioni online, e trattare il mese come senza retribuzione, contribuzione né maturazione di ferie o TFR per il periodo di assenza.
Su questo fronte le fonti non sono del tutto allineate: un tribunale (Udine, 2022) ha riconosciuto che un comportamento del lavoratore assimilabile a una rinuncia di fatto può giustificare l’iniziativa del datore anche senza dimissioni formali, ma è una pronuncia di merito, non un principio consolidato in Cassazione, quindi non ci costruirei sopra una prassi aziendale automatica senza sentire un consulente del lavoro sul caso specifico.
Preavviso e TFR durante la prova: una nota a parte
Durante il periodo di prova, di norma, nessuna delle due parti deve rispettare un preavviso: è proprio la caratteristica che distingue la prova dal resto del rapporto. Il TFR però matura comunque dal primo giorno di lavoro, anche per un rapporto durato tre settimane, e va liquidato indipendentemente da come si è chiuso il rapporto. Il CCNL applicato può comunque prevedere regole diverse su preavviso o durata minima della prova, quindi questo è un punto da controllare contratto per contratto, non da dare per scontato.
Domande frequenti
Le dimissioni verbali durante la prova sono valide? No, da quando la Cassazione ha chiarito che il periodo di prova non è tra le eccezioni. Una comunicazione verbale o una lettera cartacea non sciolgono più il rapporto: serve la procedura telematica su Cliclavoro per avere effetto legale.
Il lavoratore senza SPID come fa a dimettersi online? Può rivolgersi a un patronato, un sindacato, un consulente del lavoro abilitato o direttamente all’Ispettorato territoriale, che compilano e trasmettono il modulo al posto suo. La procedura resta gratuita in patronato.
Quanto tempo c’è per cambiare idea dopo aver inviato le dimissioni? Sette giorni dalla trasmissione telematica, sempre tramite lo stesso portale. Dopo quel termine, per tornare sui propri passi serve un accordo esplicito con il datore di lavoro.
Se assumo una colf o una badante, vale lo stesso obbligo? No, il lavoro domestico resta escluso dalla procedura telematica, sia durante la prova sia dopo. Le dimissioni si formalizzano con le modalità tradizionali previste per questo settore.
Cosa rischia chi smette di presentarsi senza fare la procedura? Il rapporto resta formalmente aperto e le assenze vengono registrate come ingiustificate, senza retribuzione né contributi per quei giorni. L’azienda può comunque procedere con una contestazione disciplinare, con i relativi costi e tempi.
Per chiudere
Il punto più utile da portarsi a casa non è tanto la regola in sé, quanto la data di quando l’hai letta: su questo tema specifico, tutto ciò che è stato scritto prima di settembre 2025 va riletto con sospetto, perché descrive una prassi che la Cassazione ha superato. Vale la pena controllare la fonte prima di applicare qualunque guida trovata online, compresa questa: per un caso concreto, la parola definitiva resta a un consulente del lavoro o all’Ispettorato territoriale competente.
Fonti: Cliclavoro – Dimissioni telematiche; FiscoeTasse – Dimissioni durante il periodo di prova; inService – Obbligo di dimissioni telematiche anche durante il periodo di prova; FiscoeTasse – Cosa fare se il lavoratore non provvede.

