Dimissioni entro il primo anno di vita del bambino: cosa dice la legge

Chi rientra dalla maternità e si accorge che il posto non c’è più — non sulla carta, ma nei fatti: mansioni svuotate, turni improvvisamente incompatibili con qualunque organizzazione familiare, un responsabile che lascia intendere senza dirlo che sarebbe meglio togliere il disturbo — si pone quasi sempre la stessa domanda: mi conviene dimettermi, e cosa rischio se lo faccio?

Chi si dimette entro il primo anno di vita del bambino (o entro un anno dall’ingresso in famiglia, per adozioni e affidi) ha diritto alle stesse indennità previste per il licenziamento, non deve rispettare il preavviso e mantiene l’accesso alla NASpI. La condizione è una sola: le dimissioni devono essere convalidate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, altrimenti restano prive di effetto.

Chi ha diritto a questa tutela

La norma di riferimento è l’articolo 55 del D.Lgs. 151/2001, il Testo Unico su maternità e paternità (testo su Gazzetta Ufficiale). Si applica alla madre lavoratrice, al padre lavoratore e ai genitori adottivi o affidatari, sempre entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.

Un punto che genera confusione più spesso di quanto ci si aspetterebbe riguarda i padri: molti pensano che la tutela scatti solo se si è usufruito del congedo di paternità obbligatorio. Non è così. Una nota della Direzione centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato del Lavoro, richiamando una sentenza della Cassazione (n. 11676/2012), ha chiarito che la fruizione del congedo non è un requisito: basta che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare, anche solo perché il lavoratore ha già chiesto assegni familiari o permessi legati alla paternità.

Primo anno e “fino al terzo anno”: due cose diverse che si sovrappongono

Qui conviene essere precisi, perché è uno dei punti dove si fa più confusione online. Il divieto di licenziamento (art. 54) copre il periodo dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino: in questa finestra le dimissioni volontarie danno diritto pieno alle indennità da licenziamento, all’esonero dal preavviso e all’accesso alla NASpI.

L’obbligo di convalida presso l’Ispettorato, introdotto in questa forma dal Jobs Act (D.Lgs. 80/2015), è stato esteso oltre: si applica alle dimissioni presentate fino al terzo compleanno del bambino. Ma attenzione: convalida obbligatoria non significa automaticamente stesso pacchetto di tutele economiche. Tra il primo e il terzo anno la procedura di convalida resta identica, mentre il diritto automatico alla NASpI è meno pacifico — su questo punto le fonti e le prassi territoriali non sono del tutto allineate, e diversi consulenti del lavoro consigliano di far verificare la singola situazione da un patronato prima di dare per scontato l’accesso all’indennità. Se ti trovi in questa fascia (bambino tra 1 e 3 anni), non basarti su quanto scritto qui per il primo anno: chiedi un controllo specifico.

Come funziona la convalida delle dimissioni

La convalida si fa presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per la sede di lavoro o per la residenza. Dal 2020 in avanti, complice anche l’esperienza della pandemia, molti ITL hanno mantenuto la possibilità di svolgere il colloquio a distanza, in alternativa a quello in presenza, tramite un modulo dedicato (Modulo INL 12).

In pratica, i passaggi sono questi:

  1. Le dimissioni vengono presentate al datore di lavoro in forma scritta ordinaria. Un dettaglio che sorprende chi ha già sentito parlare della procedura telematica obbligatoria per le dimissioni (introdotta anche questa dal Jobs Act): per i genitori nel periodo protetto quella piattaforma non si usa, e se la si usa comunque le dimissioni presentate per via telematica risultano inefficaci. La garanzia, per questa categoria, è sostituita dal colloquio in Ispettorato.
  2. Si richiede l’appuntamento per la convalida — può attivarsi il datore, ma nella pratica conviene muoversi direttamente, soprattutto se si vuole il colloquio online, inviando il modulo via email all’ITL competente.
  3. Al colloquio occorre presentare un documento d’identità valido e la copia della lettera di dimissioni datata e firmata.
  4. L’Ispettorato verbalizza la convalida, che rende le dimissioni definitivamente efficaci.

Un dettaglio che molti sottovalutano: fino a quando la convalida non arriva, il rapporto di lavoro resta formalmente in essere, con tutto quello che comporta — compresa la retribuzione dovuta. Capita spesso che chi ha già trovato un altro impiego, o semplicemente vuole chiudere il capitolo, si aspetti di essere “fuori” dal giorno dopo l’invio della lettera. Nella pratica, se l’ufficio territoriale è sovraccarico, possono passare settimane prima del colloquio, e in quel lasso di tempo la posizione contrattuale non è affatto chiusa.

Perché esiste questa procedura

La convalida non è un adempimento burocratico messo lì per complicare le cose. Nasce da un fenomeno reale, documentato per anni: le cosiddette “dimissioni in bianco”, lettere di dimissioni fatte firmare al momento dell’assunzione — con data lasciata in bianco — che il datore poteva utilizzare in qualunque momento, tipicamente proprio quando la lavoratrice restava incinta. Il colloquio con l’Ispettorato serve ad accertare che la scelta sia genuina e non frutto di una pressione esercitata mesi o anni prima.

Preavviso e indennità sostitutiva: cosa spetta davvero

Chi si dimette in questo periodo non è tenuto a rispettare i termini di preavviso previsti dal CCNL. Ma — ed è un punto su cui la giurisprudenza è piuttosto compatta — questo non significa rinunciare all’indennità sostitutiva del preavviso: è dovuta comunque, dal datore alla lavoratrice o al lavoratore, indipendentemente dal motivo delle dimissioni. La Cassazione (sez. Lavoro, 17 giugno 2019) lo ha ribadito anche per chi si dimette per accettare un nuovo impiego. L’unica eccezione riconosciuta in giurisprudenza è quella dell’abuso del diritto, un’ipotesi residuale che il datore dovrebbe provare in giudizio — un caso limite, non lo scenario tipico.

NASpI: quando spetta e quanto vale nel 2026

Le dimissioni presentate entro il primo anno di vita del bambino sono equiparate, ai fini dell’accesso alla disoccupazione, a una cessazione involontaria del rapporto. Restano comunque validi i requisiti ordinari della NASpI: almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la cessazione e almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti (INPS – La NASpI).

La durata della prestazione corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, con un tetto massimo di 24 mesi. L’importo è pari al 75% della retribuzione media mensile fino a una soglia di 1.456,72 euro, più il 25% della quota eccedente; per il 2026 l’importo massimo mensile è di 1.584,70 euro, e dal terzo mese di fruizione scatta la riduzione mensile del 3% (il cosiddetto decalage) [FONTE: INPS — verificare l’importo aggiornato sul portale ufficiale al momento della domanda, poiché le soglie vengono rivalutate ogni anno].

Un errore che si vede spesso, sul campo

Nella pratica ricorrono sempre gli stessi due o tre inciampi. Il primo: persone che si dimettono, non si presentano mai al colloquio di convalida (magari perché nel frattempo hanno iniziato un altro lavoro e pensano che la questione sia chiusa) e si ritrovano mesi dopo con un rapporto di lavoro tecnicamente ancora aperto presso il vecchio datore — con conseguenze anche su contributi e posizione fiscale che nessuno aveva calcolato.

Il secondo riguarda proprio i padri: capita spesso che non chiedano la convalida perché convinti, erroneamente, che questa tutela riguardi solo le madri. Il risultato è che perdono l’indennità sostitutiva del preavviso senza motivo, semplicemente per non aver seguito la procedura corretta.

Il terzo è più sottile e riguarda la fascia 1-3 anni: c’è chi dà per scontato l’accesso automatico alla NASpI anche in quella finestra, sulla base di quanto letto per il primo anno, e scopre solo al momento della domanda che la propria situazione richiede una verifica più attenta.

Domande frequenti

Devo dare il preavviso se mi dimetto entro il primo anno di vita del bambino? No, non sei tenuto a rispettarlo. Hai comunque diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, che il datore deve corrispondere a prescindere dal motivo delle dimissioni, salvo rari casi di abuso del diritto provati in giudizio.

Cosa succede se non convalido le dimissioni presso l’Ispettorato? Le dimissioni restano prive di effetto e il rapporto di lavoro prosegue formalmente, con obbligo retributivo per il datore. Per questo conviene attivarsi presto per fissare il colloquio, anche online.

Ho diritto alla NASpI se mi dimetto dopo il primo anno ma prima dei tre anni del bambino? La convalida resta comunque obbligatoria fino al terzo anno, ma l’accesso automatico alla NASpI in questa fascia è meno certo rispetto al primo anno. Meglio far verificare il caso specifico da un patronato prima di contare su quell’indennità.

Devo usare il portale telematico ordinario per le dimissioni? No. Per i genitori nel periodo protetto le dimissioni telematiche standard non producono effetto: la garanzia equivalente è il colloquio di convalida in Ispettorato, non la piattaforma usata per le dimissioni ordinarie.

Il padre deve aver preso il congedo di paternità per avere questa tutela? No, non è un requisito. Basta che il datore sia a conoscenza della situazione familiare, anche tramite comunicazioni precedenti come richieste di assegni familiari o altri permessi legati alla paternità.

Un’ultima cosa

La procedura, sulla carta, è semplice: lettera, colloquio, verbale. Quello che manda in crisi le persone, nella pratica, è quasi sempre il tempo che passa tra l’invio della lettera e la convalida effettiva — un dettaglio da chiarire con l’Ispettorato prima di fissare la data di inizio con un nuovo datore, per non ritrovarsi con due rapporti di lavoro sovrapposti sulla carta.

Per la fascia tra il primo e il terzo anno, o per situazioni con elementi particolari, un confronto diretto con l’ITL competente o con un consulente del lavoro resta il passaggio più sicuro prima di agire.

Fonti citate nel testo:

By Antonio Capobianco

Antonio Capobianco segue tecnologia consumer, app, intelligenza artificiale, sicurezza online e strumenti digitali. Su ItaliaGlobale cura notizie tech, guide pratiche e approfondimenti su piattaforme, servizi online e vita digitale.

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