Il lavoratore può rassegnare le dimissioni per giusta causa se non riceve lo stipendio per almeno due o tre mensilità. Questa interruzione del rapporto di lavoro ha effetto immediato, non richiede il preavviso e permette al dipendente di richiedere l’indennità di disoccupazione NASpI e il pagamento del preavviso sostituivo.

Cos’è la giusta causa per mancata retribuzione
Le dimissioni per giusta causa si verificano quando un grave inadempimento del datore di lavoro rende impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Il mancato pagamento della retribuzione è considerato dalla giurisprudenza la violazione contrattuale più significativa.
Procedura per dimettersi correttamente
- Diffida ad adempiere: Inviare una raccomandata A/R o PEC sollecitando il pagamento degli stipendi arretrati entro un termine stabilito.
- Invio telematico: Accedere al portale ClicLavoro o rivolgersi a un CAF/patronato per trasmettere le dimissioni indicando la “giusta causa”.
- Comunicazione al datore: Il sistema invia automaticamente la notifica al datore di lavoro e all’ITL competente.
- Domanda NASpI: Presentare richiesta all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto per ottenere il sostegno al reddito.
Quando si applicano le dimissioni per giusta causa
- Mancato pagamento: Almeno due mensilità non corrisposte (orientamento giurisprudenziale prevalente).
- Ritardo cronico: Pagamenti sistematicamente posticipati oltre i limiti tollerabili stabiliti dal CCNL.
- Versamento parziale: Corresponsione solo di acconti che non coprono il fabbisogno vitale del lavoratore.
Errori comuni da evitare
- Lavorare durante il preavviso: Trattandosi di giusta causa, il rapporto cessa immediatamente; restare in servizio contraddice l’urgenza della chiusura.
- Dimissioni cartacee: Le dimissioni rassegnate su carta sono nulle; è obbligatoria la procedura telematica ministeriale.
- Dimenticare la diffida: Non è obbligatoria per legge, ma è fondamentale come prova documentale dell’inadempimento aziendale.
Sintesi degli obblighi e diritti
| Elemento | Dettaglio Operativo |
| Preavviso | Non dovuto dal lavoratore al datore di lavoro. |
| Indennità di preavviso | Deve essere pagata dal datore al lavoratore. |
| Disoccupazione (NASpI) | Spetta al lavoratore nonostante siano dimissioni. |
| Recupero crediti | Possibile tramite decreto ingiuntivo dopo la cessazione. |
FAQ – Domande frequenti
Quanti mesi di stipendio devono mancare per la giusta causa?
- NASpI per Dimissioni in Periodo di Prova
- Disoccupazione e Dimissioni Volontarie: Quando un Addio Porta a un Sostegno Economico
- Dimissioni per giusta causa mancato pagamento stipendio NASPI
Generalmente la giurisprudenza ritiene legittime le dimissioni dopo il mancato pagamento di due o tre mensilità. Un singolo mese di ritardo potrebbe non essere considerato sufficientemente grave per la risoluzione immediata.
Ho diritto alla NASpI se mi dimetto per mancato stipendio?
Sì, le dimissioni per giusta causa sono equiparate alla disoccupazione involontaria. Il lavoratore mantiene il diritto all’indennità INPS se possiede i requisiti contributivi necessari.
Bisogna dare il preavviso nelle dimissioni per giusta causa?
No, il recesso per giusta causa avviene con effetto immediato dal momento della comunicazione telematica. Anzi, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
Antonio Capobianco è autore di attualità, tecnologia e cultura digitale. Scrive analisi e notizie di interesse pubblico.
