La decisione di lasciare un lavoro, specialmente se in prova, è sempre un momento delicato. Quando a questo si aggiunge l’incognita dell’accesso all’indennità di disoccupazione, la preoccupazione può diventare travolgente. Con l’avvicinarsi del 2025, le normative relative alla NASpI per dimissioni volontarie hanno subito una stretta significativa, rendendo ancora più complessa la situazione di chi si dimette durante il periodo di prova.
Capire a fondo i meccanismi che regolano il rapporto tra dimissioni in periodo di prova e la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è cruciale per ogni lavoratore. Il principio cardine del sistema italiano resta quello della disoccupazione involontaria: la NASpI, per sua natura, è una misura di sostegno al reddito destinata a chi perde il lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà.

La Regola Generale: Niente NASpI per Dimissioni Volontarie
Il primo punto da fissare è che, in linea di massima, chi si dimette volontariamente dal posto di lavoro, anche durante il periodo di prova, non ha diritto alla NASpI. Il periodo di prova, infatti, permette a entrambe le parti (datore e lavoratore) di recedere dal contratto liberamente e senza obbligo di preavviso (Art. 2101 Codice Civile). La risoluzione del rapporto in questa fase, se avviata dal lavoratore, è equiparata a una normale dimissione volontaria.
- Disoccupazione e Dimissioni Volontarie: Quando un Addio Porta a un Sostegno Economico
- Entro quando puoi richiedere la disoccupazione
- Ma se sono in naspi posso lavorare a chiamata?
Questo meccanismo è stato pensato per evitare che l’indennità di disoccupazione venga utilizzata come “sostegno” economico per scelte professionali libere e meditate. Se decidiamo di lasciare un impiego perché non ci soddisfa, lo facciamo assumendoci la responsabilità della nostra scelta, inclusa la rinuncia al sussidio di disoccupazione.
Le Eccezioni Chiave: Dimissioni per Giusta Causa
Esiste una via d’uscita da questa regola generale, ovvero la possibilità di presentare le dimissioni per giusta causa. Se la risoluzione del contratto, sebbene formalmente volontaria, è motivata da una grave inadempienza del datore di lavoro che rende impossibile la prosecuzione del rapporto (anche solo temporaneamente), l’INPS equipara la situazione a una perdita di lavoro involontaria. In questi specifici casi, si può accedere alla NASpI anche con le dimissioni.
Quali sono le giuste cause più comuni?
- Mancato pagamento della retribuzione (anche solo di una o due mensilità, purché il ritardo sia significativo).
- Mobbing o molestie subite sul posto di lavoro.
- Demansionamento accertato e peggiorativo.
- Omesso versamento dei contributi previdenziali.
- Modifiche peggiorative delle condizioni di lavoro a seguito di cessione d’azienda.
Attenzione: in caso di dimissioni per giusta causa, è fondamentale non dare il preavviso e avere prove documentate della motivazione addotta. L’INPS (e in caso di contenzioso, il giudice del lavoro) valuterà l’effettiva sussistenza della giusta causa.
Le Novità del 2025: La Stretta Anti-Elusiva
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un requisito aggiuntivo che impatta direttamente su chi si dimette e subito dopo viene assunto. Questa stretta normativa mira a contrastare un fenomeno elusivo: il lavoratore si dimette volontariamente da un impiego a tempo indeterminato (rinunciando alla NASpI), trova un nuovo impiego di brevissima durata, si fa licenziare o non supera il periodo di prova (perdita involontaria) e così ottiene il sussidio.
La nuova disposizione (Art. 1, comma 171, Legge n. 207/2024, modificativa del D.Lgs. n. 22/2015) stabilisce che, se la cessazione involontaria del rapporto di lavoro (ad esempio, il mancato superamento della prova) è preceduta da dimissioni volontarie da un precedente rapporto a tempo indeterminato avvenute nei 12 mesi precedenti, il lavoratore ha diritto alla NASpI solo se, nel nuovo rapporto, ha maturato almeno 13 settimane di contribuzione effettiva prima della cessazione.

Un Esempio Pratico delle Nuove Regole
Immaginiamo Tizio che il 1° marzo 2025 si dimette dal suo impiego fisso (a tempo indeterminato). Il 1° aprile 2025 trova un nuovo lavoro con periodo di prova di un mese. Se il 30 aprile 2025 il datore recede dal contratto per mancato superamento della prova (cessazione involontaria), Tizio non avrà diritto alla NASpI.
- Motivo: Tra le dimissioni volontarie (1° marzo) e la cessazione involontaria (30 aprile) sono trascorse solo 8 settimane di contribuzione, meno delle 13 settimane minime richieste dalla nuova normativa 2025.
Questa modifica non riguarda le dimissioni per giusta causa o quelle avvenute in periodo tutelato (maternità/paternità), le quali continuano a dare diritto alla NASpI senza questo requisito aggiuntivo.
Dimissioni in Prova: Formalità e Tempistiche
Un aspetto da non sottovalutare sono le formalità. A differenza delle dimissioni ordinarie (fuori dal periodo di prova) che devono essere comunicate telematicamente tramite il sito del Ministero del Lavoro, le dimissioni durante il periodo di prova non richiedono la procedura telematica.
È sufficiente presentare una comunicazione scritta al datore di lavoro, che può essere una semplice lettera o una PEC, specificando che la risoluzione avviene durante il periodo di prova e ha effetto immediato (senza preavviso). La tempestività è cruciale: la domanda di NASpI deve essere presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Riepilogo: Cosa Devi Ricordare per il 2025
| Scenario di Cessazione | Accesso alla NASpI | Note Cruciali |
| Dimissioni Volontarie (Periodo di Prova) | NO | Equivale a una normale dimissione volontaria. |
| Dimissioni per Giusta Causa (Periodo di Prova) | SÌ | Richiede prove documentali e non deve essere dato preavviso. |
| Recesso del Datore (Mancato superamento Prova) | SÌ | È una perdita involontaria del lavoro (licenziamento). |
| Recesso del Datore dopo Dimissioni Volontarie Precedenti (12 mesi) | SÌ, ma con requisito aggiuntivo | Devi aver maturato almeno 13 settimane di contributi nel nuovo rapporto prima del licenziamento in prova (novità 2025). |
La prudenza è d’obbligo. Prima di prendere una decisione, soprattutto se si è in periodo di prova e si proviene da un precedente impiego lasciato volontariamente, consultare un Patronato o un Consulente del Lavoro diventa non solo un consiglio, ma una vera e propria necessità per navigare in questo quadro normativo sempre più articolato.
FAQ su Dimissioni in Prova e NASpI 2025
Le dimissioni date durante il periodo di prova sono considerate volontarie dall’INPS?
Sì, l’INPS considera le dimissioni durante il periodo di prova come una cessazione volontaria del rapporto di lavoro, a meno che non siano motivate da giusta causa (ad esempio, mancato stipendio, mobbing o grave inadempienza del datore). In assenza di giusta causa, il lavoratore non ha diritto alla NASpI.
In caso di dimissioni per giusta causa in prova, devo inviare la domanda telematica al Ministero del Lavoro?
No, non è necessaria la procedura telematica per le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova. È sufficiente una comunicazione scritta e formale (raccomandata o PEC) al datore di lavoro, specificando la giusta causa. Sarà poi necessario allegare la documentazione probatoria nella domanda NASpI all’INPS.
Le nuove regole NASpI 2025 sulle 13 settimane mi riguardano se sono al primo impiego e mi dimetto in prova?
No. La nuova restrizione delle 13 settimane si applica solo al lavoratore che ha avuto una cessazione involontaria (come un mancato superamento della prova) preceduta da dimissioni volontarie da un rapporto a tempo indeterminato avvenute nei 12 mesi precedenti. Se è il tuo primo impiego, questa regola non ti coinvolge.
Se non supero il periodo di prova, ho diritto alla NASpI?
Sì, il mancato superamento del periodo di prova per recesso del datore di lavoro è considerato una perdita di lavoro involontaria, equiparabile a un licenziamento. In questo caso, il lavoratore ha generalmente diritto alla NASpI, a patto di rispettare gli altri requisiti contributivi ordinari.
Fonti Affidabili:
- Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disciplina organica degli ammortizzatori sociali).
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
- Circolari e Messaggi INPS relativi alla NASpI e alle dimissioni per giusta causa.
- Art. 2101 Codice Civile.
