Quando intervengono gli assistenti sociali in una separazione

Antonio Capobianco

Gli assistenti sociali intervengono in una separazione o in un divorzio quando vi sono minori coinvolti e si rendono necessarie valutazioni o interventi a tutela del loro benessere psicofisico, educativo e relazionale. Il loro intervento può avvenire su richiesta dell’autorità giudiziaria, su segnalazione delle parti o spontaneamente, in situazioni già in carico ai servizi sociali.

Quando intervengono gli assistenti sociali in una separazione

Quando intervengono gli assistenti sociali in caso di separazione:

1. Su disposizione del Tribunale (ordinario o per i minorenni)

  • Il Giudice può disporre accertamenti o indagini psico-sociali presso i servizi sociali territoriali (art. 337-octies c.c.).
  • L’obiettivo è valutare:
    • la capacità genitoriale dei coniugi;
    • l’idoneità dell’ambiente familiare;
    • le relazioni affettive tra genitori e figli;
    • eventuali condizioni di disagio o pregiudizio per il minore.
  • Gli assistenti sociali redigono una relazione tecnica che sarà utilizzata dal giudice nella decisione su affido, collocamento e diritto di visita.

2. In presenza di conflitti gravi o alienazione parentale

  • Se i genitori si accusano reciprocamente, o uno dei due ostacola il rapporto con l’altro genitore, il giudice può disporre l’intervento dei servizi sociali per mediazione familiare o monitoraggio.

3. Quando i minori manifestano disagio

  • Se i figli presentano segnali di sofferenza (psicologica, scolastica, relazionale), i servizi possono essere attivati anche dalla scuola, pediatra o altri soggetti.

4. Per supportare genitori in difficoltà educativa o economica

  • Gli assistenti sociali possono intervenire per affiancare i genitori con percorsi di sostegno alla genitorialità, interventi educativi domiciliari, o per facilitare l’accesso a servizi socio-sanitari.

5. Su richiesta di uno dei due genitori

  • Un genitore può chiedere l’intervento dei servizi sociali se ritiene che l’altro stia compromettendo il benessere del figlio, ma l’attivazione non è automatica: viene valutata dai servizi stessi o trasmessa al tribunale.

Normativa di riferimento

  • Art. 337-bis e ss. c.c. (affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio)
  • Art. 403 c.c. (intervento urgente in caso di minori in pericolo)
  • Legge 54/2006 (affido condiviso)
  • D.P.R. 396/2000, Legge 184/1983 (affidamento familiare)
  • Art. 30 Costituzione (tutela dei diritti del minore)
  • Linee guida del Ministero della Giustizia e prassi territoriali dei servizi sociali comunali

Cosa possono fare gli assistenti sociali:

  • Condurre colloqui con genitori, minori, insegnanti e medici.
  • Osservare le dinamiche familiari e genitoriali.
  • Redigere relazioni per il giudice.
  • Proporre l’affido esclusivo o il collocamento presso un genitore.
  • Attivare interventi di sostegno o tutela.

I tuoi diritti:

  • Puoi farti assistere da un avvocato in ogni fase.
  • Hai diritto a visionare e contestare le relazioni.
  • Puoi richiedere una CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) o proporre una CTP (di parte).
  • Puoi sempre impugnare provvedimenti ingiusti.
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