Gli assistenti sociali intervengono in una separazione o in un divorzio quando vi sono minori coinvolti e si rendono necessarie valutazioni o interventi a tutela del loro benessere psicofisico, educativo e relazionale. Il loro intervento può avvenire su richiesta dell’autorità giudiziaria, su segnalazione delle parti o spontaneamente, in situazioni già in carico ai servizi sociali.

Quando intervengono gli assistenti sociali in caso di separazione:
1. Su disposizione del Tribunale (ordinario o per i minorenni)
- Il Giudice può disporre accertamenti o indagini psico-sociali presso i servizi sociali territoriali (art. 337-octies c.c.).
- L’obiettivo è valutare:
- la capacità genitoriale dei coniugi;
- l’idoneità dell’ambiente familiare;
- le relazioni affettive tra genitori e figli;
- eventuali condizioni di disagio o pregiudizio per il minore.
- Gli assistenti sociali redigono una relazione tecnica che sarà utilizzata dal giudice nella decisione su affido, collocamento e diritto di visita.
2. In presenza di conflitti gravi o alienazione parentale
- Se i genitori si accusano reciprocamente, o uno dei due ostacola il rapporto con l’altro genitore, il giudice può disporre l’intervento dei servizi sociali per mediazione familiare o monitoraggio.
3. Quando i minori manifestano disagio
- Se i figli presentano segnali di sofferenza (psicologica, scolastica, relazionale), i servizi possono essere attivati anche dalla scuola, pediatra o altri soggetti.
4. Per supportare genitori in difficoltà educativa o economica
- Gli assistenti sociali possono intervenire per affiancare i genitori con percorsi di sostegno alla genitorialità, interventi educativi domiciliari, o per facilitare l’accesso a servizi socio-sanitari.
5. Su richiesta di uno dei due genitori
- Un genitore può chiedere l’intervento dei servizi sociali se ritiene che l’altro stia compromettendo il benessere del figlio, ma l’attivazione non è automatica: viene valutata dai servizi stessi o trasmessa al tribunale.
Normativa di riferimento
- Art. 337-bis e ss. c.c. (affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio)
- Art. 403 c.c. (intervento urgente in caso di minori in pericolo)
- Legge 54/2006 (affido condiviso)
- D.P.R. 396/2000, Legge 184/1983 (affidamento familiare)
- Art. 30 Costituzione (tutela dei diritti del minore)
- Linee guida del Ministero della Giustizia e prassi territoriali dei servizi sociali comunali
Cosa possono fare gli assistenti sociali:
- Condurre colloqui con genitori, minori, insegnanti e medici.
- Osservare le dinamiche familiari e genitoriali.
- Redigere relazioni per il giudice.
- Proporre l’affido esclusivo o il collocamento presso un genitore.
- Attivare interventi di sostegno o tutela.
I tuoi diritti:
- Puoi farti assistere da un avvocato in ogni fase.
- Hai diritto a visionare e contestare le relazioni.
- Puoi richiedere una CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) o proporre una CTP (di parte).
- Puoi sempre impugnare provvedimenti ingiusti.