L’usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui, disciplinato dagli articoli 978 e seguenti del Codice Civile italiano. Consente all’usufruttuario di utilizzare il bene e trarne i frutti, pur non essendone il proprietario, che resta il nudo proprietario.
Una questione spesso posta in ambito pratico è se l’usufruttuario possa vendere o trasferire a terzi il proprio diritto di usufrutto. La risposta richiede un’attenta analisi normativa e interpretativa, anche alla luce della giurisprudenza.

2. Natura giuridica del diritto di usufrutto
L’usufrutto è un diritto reale limitato che si estingue al massimo con la morte dell’usufruttuario, salvo che sia costituito a favore di una persona giuridica (in tal caso, la durata massima è di 30 anni ex art. 979 c.c.).
È un diritto personale e temporaneo, ma allo stesso tempo è alienabile, come specifica l’art. 980 c.c., anche se con alcuni limiti.
3. Il quadro normativo: l’art. 980 c.c.
Art. 980 c.c. – Alienazione dell’usufrutto
“L’usufruttuario può cedere il suo diritto a un terzo, ma l’alienazione non produce effetto per il nudo proprietario oltre la durata della vita dell’usufruttuario.”
Questo articolo è la base giuridica fondamentale per comprendere la possibilità di vendita o cessione del diritto di usufrutto. Da esso derivano le seguenti implicazioni:
3.1. L’usufrutto è alienabile
Contrariamente a quanto si pensi comunemente, l’usufruttuario può vendere, cedere, donare o conferire in società il proprio diritto di usufrutto.
3.2. La cessione è valida solo per la durata originaria dell’usufrutto
Il limite temporale è inderogabile: anche se il diritto viene ceduto a un terzo, non può superare la durata originaria stabilita o la vita dell’usufruttuario cedente.
Ciò significa che l’usufruttuario può vendere il suo diritto, ma l’acquirente (o cessionario) potrà esercitare i poteri tipici dell’usufruttuario solo fino alla scadenza naturale del diritto, legata alla vita del cedente o al termine pattuito.
4. Effetti della cessione del diritto di usufrutto
4.1. Obbligazioni del cessionario
Chi acquista il diritto di usufrutto subentra nei diritti e doveri dell’usufruttuario (art. 1001 c.c.), tra cui:
- conservare la destinazione economica del bene;
- sostenere le spese ordinarie;
- restituire il bene al termine;
- prestare garanzia se richiesta.
4.2. Effetti verso il nudo proprietario
Il nudo proprietario non può opporsi alla cessione, salvo eventuali clausole contrattuali che prevedano diversamente (es. usufrutto convenzionale con divieto di cessione). Tuttavia, la posizione del nudo proprietario resta intatta: egli non perde alcun diritto e continuerà a riottenere la piena proprietà al termine del diritto di usufrutto, anche se questo viene esercitato da un terzo.
5. Profili pratici e casistici
5.1. Vendita del diritto di usufrutto
È frequente nei casi in cui:
- l’usufruttuario è anziano e desidera trasformare il diritto in capitale liquido;
- vi siano accordi familiari o successori in cui l’usufrutto è ceduto per ottimizzare il patrimonio.
La vendita si effettua mediante atto notarile soggetto a trascrizione nei registri immobiliari, con il pagamento delle imposte (registro, ipotecaria e catastale) calcolate sulla base della durata residua dell’usufrutto.
5.2. Donazione o conferimento in società
Il diritto di usufrutto può essere anche donato o conferito in società, ma con le stesse limitazioni temporali previste dall’art. 980 c.c.
6. Cessione dell’usufrutto e diritto successorio
Alla morte dell’usufruttuario il diritto si estingue e non può essere trasmesso per successione. Questo vale anche se il diritto è stato ceduto a terzi: in tal caso, il cessionario perde ogni diritto sul bene alla morte dell’originario usufruttuario.
7. Giurisprudenza rilevante
Cass. Civ., Sez. II, 19 luglio 2011, n. 15880
“La cessione del diritto di usufrutto è ammessa dall’ordinamento, ma i suoi effetti sono limitati alla durata della vita dell’usufruttuario originario.”
Cass. Civ., Sez. II, 16 gennaio 2004, n. 643
“Il cessionario dell’usufrutto subentra nella posizione dell’usufruttuario originario, con identici obblighi, ma non può pretendere il mantenimento del diritto oltre la durata naturale del medesimo.”
8. Conclusioni
Risposta sintetica: sì, l’usufruttuario può vendere il diritto di usufrutto.
Tuttavia:
- la durata del diritto non si estende a favore del cessionario;
- la cessione non ha effetti dopo la morte dell’usufruttuario originario;
- è necessario formalizzare l’atto tramite notaio e trascriverlo nei pubblici registri.
Si tratta di un’operazione legittima, che può avere utilità pratica, fiscale e successoria, ma che va attentamente valutata dal punto di vista giuridico, fiscale e patrimoniale.
9. Consulenza e assistenza
In caso di cessione del diritto di usufrutto, è fortemente consigliabile il supporto di un avvocato civilista e di un notaio, per:
- verificare eventuali clausole limitative;
- valutare le implicazioni fiscali;
- predisporre l’atto nel rispetto della normativa vigente.
