Il diritto di usufrutto è un diritto reale di godimento che grava su un bene altrui (come un immobile) ed è, per sua natura, un diritto disponibile. Questo significa che il titolare, l’usufruttuario, ha la facoltà di:
- Non accettare il diritto fin dall’inizio, se la costituzione deriva da un atto di liberalità o contrattuale che prevede un’accettazione.
- Rinunciarvi una volta che ne è divenuto titolare.

La Rinuncia all’Usufrutto: Un Atto Formale
La rinuncia all’usufrutto è il meccanismo legale principale attraverso cui l’usufruttuario si libera del diritto e, di fatto, “rifiuta” di mantenerlo. Non è un semplice “non uso”, che dopo vent’anni porta alla prescrizione (Art. 1014 c.c.), ma una manifestazione di volontà ben precisa.
Cosa comporta la rinuncia?
L’effetto immediato della rinuncia è la consolidazione (Art. 1014 c.c.): il diritto di usufrutto si estingue e la nuda proprietà del bene si riespande, tornando alla piena proprietà in capo al nudo proprietario. L’ordinamento, infatti, non ammette che un diritto reale come la proprietà resti compresso in modo indefinito o che il diritto di usufrutto diventi una res nullius.
Come si formalizza?
Quando l’usufrutto ha per oggetto beni immobili (il caso più comune, come una casa), l’atto di rinuncia deve rispettare una forma solenne per essere valido ed opponibile a terzi:
- Deve essere fatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata (Art. 1350, n. 5 e Art. 2643, n. 5 c.c.). Questo richiede l’intervento di un Notaio.
- L’atto deve poi essere trascritto nei Registri Immobiliari (Art. 2643 c.c.). La trascrizione è fondamentale perché solo in quel momento la rinuncia è opponibile ai terzi.
Esempio:
Immaginate Tizio, usufruttuario di una casa. Se rinuncia solo verbalmente, per il Catasto e i registri ipotecari l’usufrutto continua ad esistere. Se invece va dal notaio e firma l’atto di rinuncia, che viene poi trascritto, da quel momento Caio (il nudo proprietario) risulta essere il pieno ed esclusivo proprietario, libero da ogni vincolo.
Perché si può voler “Rifiutare” o Rinunciare all’Usufrutto?
Ci sono diversi motivi pratici per cui un usufruttuario potrebbe decidere di rinunciare al suo diritto:
- Ragioni Fiscali o Economiche: Spesso la rinuncia avviene in ambito familiare, ad esempio, un genitore usufruttuario che rinuncia in favore del figlio nudo proprietario per semplificare una futura vendita dell’immobile o per ridurre oneri e imposte che gravano sull’usufruttuario (come l’IMU, se si tratta di seconda casa, o le spese di manutenzione ordinaria).
- Gestione dell’Immobile: L’usufruttuario è tenuto a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e, talvolta, se anziano o impossibilitato, può trovare oneroso adempiere a questi obblighi. La rinuncia lo libera da tali incombenze.
- Liberalità Indiretta: Sebbene la rinuncia sia un atto unilaterale (non necessita del consenso del nudo proprietario), essa ha l’effetto di arricchire quest’ultimo, ripristinando la piena proprietà. Per questo, a fini fiscali, la rinuncia è equiparata a un trasferimento e sconta le relative imposte (imposta di registro, ipotecaria e catastale).
In sintesi, l’usufruttuario ha sempre la facoltà di rinunciare al suo diritto, ma deve farlo seguendo la forma prevista dalla legge.
Domande Frequenti (FAQ)
1. La rinuncia all’usufrutto richiede l’accordo del nudo proprietario?
No, la rinuncia all’usufrutto è un atto unilaterale dell’usufruttuario. Non ha bisogno del consenso del nudo proprietario perché non è considerata una vera e propria cessione. L’effetto della consolidazione, cioè la riunione con la nuda proprietà, è una conseguenza diretta e legale ( ex lege ) della rinuncia stessa. Il nudo proprietario, di fatto, non può opporsi.
2. Se l’usufruttuario rinuncia, cosa succede al nudo proprietario?
Se l’usufruttuario rinuncia, il nudo proprietario acquista la piena proprietà del bene. Questo avviene per il principio di elasticità del dominio: con l’estinzione dell’usufrutto, la sua proprietà non più compressa si riespande automaticamente. Il nudo proprietario diventa quindi il pieno titolare con tutte le facoltà di godimento e disposizione dell’immobile.
3. Quali sono i costi per formalizzare la rinuncia all’usufrutto?
La rinuncia, essendo un atto formale che deve essere trascritto nei Registri Immobiliari, comporta dei costi fissi e variabili. Si pagano le imposte ipotecaria e catastale (in misura fissa o percentuale, a seconda che sia a titolo gratuito o oneroso), l’imposta di bollo e la tassa ipotecaria. A questi vanno aggiunti l’onorario del Notaio per la redazione e trascrizione dell’atto.
