In Italia, la legge non fissa un numero esatto di mensilità, ma la giurisprudenza considera legittime le dimissioni per giusta causa dopo il mancato pagamento di almeno due o tre stipendi. Il ritardo deve essere reiterato e non episodico per giustificare l’interruzione immediata del rapporto di lavoro.

Definizione di dimissioni per giusta causa
Le dimissioni per giusta causa si verificano quando un grave inadempimento del datore di lavoro impedisce la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Il mancato pagamento della retribuzione è la causa principale e permette al lavoratore di interrompere il contratto senza dare preavviso.
Procedura operativa per dimettersi
- Costituzione in mora: Inviare una diffida formale tramite PEC o raccomandata A/R sollecitando il pagamento entro un termine stabilito (solitamente 7-15 giorni).
- Accesso al portale ClicLavoro: Le dimissioni devono essere rassegnate esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito del Ministero del Lavoro.
- Indicazione della causale: Selezionare esplicitamente l’opzione “Giusta Causa” nel modulo online per non perdere il diritto alle indennità.
- Richiesta della NASpI: Presentare domanda all’INPS per l’indennità di disoccupazione entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto.
Quando si applica il diritto
Il diritto alle dimissioni per giusta causa scatta quando il ritardo accumulato arreca un pregiudizio concreto al lavoratore. Si applica sia in caso di omesso pagamento totale, sia in caso di pagamenti parziali (acconti) che si protraggono per diversi mesi, alterando l’equilibrio contrattuale.
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Errori comuni da evitare
- Lavorare senza contestare: Continuare a prestare servizio per molti mesi senza inviare solleciti scritti può indebolire la tesi dell’improseguibilità del rapporto.
- Rispettare il preavviso: Chi si dimette per giusta causa non deve dare preavviso; farlo potrebbe essere interpretato come una rinuncia alla gravità del motivo.
- Dimissioni verbali: Le dimissioni presentate in forma cartacea o orale sono nulle; è obbligatoria la procedura telematica.
- Dimenticare il TFR: Il lavoratore ha sempre diritto al Trattamento di Fine Rapporto, indipendentemente dalle modalità di uscita.
Tabella di sintesi: Diritti e tutele
| Elemento | Dimissioni Volontarie | Dimissioni per Giusta Causa |
| Obbligo di Preavviso | Sì | No |
| Indennità sostitutiva preavviso | No | Spetta al lavoratore |
| Accesso alla NASpI | No | Sì |
| Diritto al TFR | Sì | Sì |
FAQ – Domande frequenti
Ho diritto alla disoccupazione se mi dimetto per stipendi non pagati?
Sì, le dimissioni per giusta causa sono equiparate alla disoccupazione involontaria. Questo permette di accedere alla NASpI se sussistono i requisiti contributivi necessari.
Devo pagare il preavviso all’azienda?
No, in caso di giusta causa non solo non si deve lavorare durante il preavviso, ma è il datore di lavoro a dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso.
Basta un solo mese di ritardo per dimettersi?
Un singolo ritardo isolato di pochi giorni raramente è considerato “giusta causa” dai giudici. È necessario un inadempimento reiterato o un ritardo superiore ai 60 giorni.
Antonio Capobianco è autore di attualità, tecnologia e cultura digitale. Scrive analisi e notizie di interesse pubblico.
