Una delle domande più comuni quando si parla di Imposta Municipale Propria (IMU) riguarda la suddivisione degli oneri in presenza di un diritto di usufrutto. La questione è semplice: in caso di usufrutto, chi paga l’IMU? La normativa fiscale italiana è molto chiara in merito e stabilisce una regola precisa che solleva il nudo proprietario da ogni obbligo.
A pagare l’IMU è sempre l’usufruttuario. Questo perché, ai fini fiscali, il soggetto passivo dell’imposta è colui che ha il godimento del bene e la possibilità di trarne tutte le utilità. L’usufruttuario, infatti, ha il diritto di usare l’immobile e di percepirne gli eventuali frutti, come ad esempio i canoni di locazione.
La base normativa di questo principio si trova nella Legge n. 160 del 2019, che individua come soggetti passivi dell’IMU i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili, tra cui rientra a pieno titolo l’usufrutto. Di conseguenza, il nudo proprietario è completamente esonerato dal versamento dell’imposta per tutta la durata dell’usufrutto. Sarà suo onere tornare a pagare l’IMU solo nel momento in cui l’usufrutto si estinguerà, consolidandosi così la piena proprietà del bene.
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L’Eccezione Principale: L’Abitazione Principale
Esiste un’importante eccezione a questa regola generale. L’usufruttuario non è tenuto a pagare l’IMU se utilizza l’immobile come propria abitazione principale. Per essere considerata tale, l’immobile deve soddisfare due requisiti fondamentali:
- L’usufruttuario deve aver stabilito la propria residenza anagrafica nell’immobile.
- L’usufruttuario deve dimorare abitualmente in tale immobile.
In questa circostanza, l’esenzione opera esattamente come per qualsiasi altro proprietario che risiede nell’immobile di sua proprietà. È importante sottolineare che questa esenzione non si applica agli immobili di lusso, ovvero quelli appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali l’IMU è sempre dovuta.
Facciamo un esempio pratico. Se un genitore concede al figlio l’usufrutto sulla propria casa e il figlio vi trasferisce la residenza e vive lì stabilmente, né il figlio (usufruttuario) né il genitore (nudo proprietario) dovranno versare l’IMU. Se invece il figlio decidesse di affittare l’immobile a terzi, sarebbe lui, in qualità di usufruttuario che percepisce un reddito, a dover pagare l’imposta.
Obblighi Dichiarativi
Anche dal punto di vista dichiarativo, gli oneri sono a carico dell’usufruttuario. È quest’ultimo che deve indicare l’immobile nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF) e presentare la dichiarazione IMU al Comune competente in caso di variazioni che diano diritto a riduzioni o esenzioni d’imposta. Il nudo proprietario, non essendo soggetto passivo, non ha alcun obbligo dichiarativo ai fini IMU per l’immobile gravato da usufrutto.
Come confermato dal Dipartimento delle Finanze, i soggetti passivi dell’imposta sono chiaramente identificati e tra questi figura il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
Domande Frequenti (FAQ)
Chi paga l’IMU in caso di morte dell’usufruttuario? Alla morte dell’usufruttuario, il diritto di usufrutto si estingue e la piena proprietà si consolida in capo al nudo proprietario. Da quel momento, l’obbligo di pagare l’IMU ricade su quest’ultimo, secondo le regole ordinarie e le scadenze previste per l’anno fiscale in corso.
Se ci sono più usufruttuari, come si divide l’IMU? Nel caso di co-usufrutto, ogni usufruttuario è tenuto al pagamento dell’IMU in proporzione alla propria quota di diritto. Ad esempio, se due fratelli hanno l’usufrutto al 50% su un immobile, ciascuno dovrà versare la metà dell’imposta dovuta.
Il nudo proprietario può pagare l’IMU al posto dell’usufruttuario? No, la legge individua l’usufruttuario come unico soggetto passivo d’imposta. Anche se il nudo proprietario decidesse di farsi carico del pagamento, dal punto di vista fiscale l’obbligato resta l’usufruttuario. Un eventuale mancato pagamento verrebbe contestato a quest’ultimo.
