Crediti assistenti sociali 2026: guida ai crediti formativi e alla proroga

Se stai cercando di capire quanti crediti ti mancano e quanto tempo hai ancora, probabilmente sei arrivato qui perché il tuo pannello sull’area riservata CNOAS non torna, oppure perché hai sentito parlare della proroga e non sai se riguarda anche te.

Risposta diretta: ogni assistente sociale iscritto all’albo deve conseguire 60 crediti formativi nel triennio, di cui almeno 15 in ordinamento professionale e deontologia. Per il triennio 2023-2025 la scadenza per regolarizzare la posizione (ID, formazione retroattiva, esoneri) è stata prorogata al 31 ottobre 2026 per problemi tecnici della piattaforma. Per il triennio 2026-2028 in corso resta la scadenza ordinaria: 31 marzo 2029.

Quanti crediti servono davvero nel triennio

Il numero non cambia da qualche anno ed è regolato dal Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali, deliberato dal Consiglio Nazionale il 22 ottobre 2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023 [FONTE: CNOAS, https://cnoas.org/wp-content/uploads/2023/01/REGOLAMENTO-PER-LA-FORMAZIONE-CONTINUA-DEGLI-ASSISTENTI-SOCIALI_2023-1.pdf]. Servono 60 crediti ogni tre anni, e di questi almeno 15 devono provenire da attività ed eventi formativi che riguardano l’ordinamento professionale e la deontologia. Sono cose diverse: non basta accumulare crediti generici e sperare che vadano bene comunque, perché quei 15 sono un vincolo a parte.

Una cosa che molti non sanno, e che scoprono tardi: i crediti in eccesso di deontologia possono essere spesi per coprire i crediti generici, ma non vale il contrario. Se hai fatto tanti corsi “tecnici” e pochi corsi deontologici, quel surplus tecnico non ti salva sulla quota obbligatoria dei 15. È un errore che vedo ripetersi ogni triennio, di solito da chi si accorge del problema a ridosso della scadenza.

Non esiste un minimo annuo da rispettare: nessuno controlla se hai fatto 20 crediti all’anno o se li hai concentrati tutti nell’ultimo semestre. Nella pratica, però, chi arriva a marzo con ancora 30-40 crediti da recuperare passa mesi complicati a caccia di eventi accreditati compatibili con gli orari di lavoro, e spesso finisce per accontentarsi del primo corso FAD disponibile piuttosto che di quello davvero utile per la propria area di intervento.

Da quando parte l’obbligo

L’obbligo di formazione continua non decorre dal giorno dell’iscrizione all’albo, ma dal 1° gennaio dell’anno solare successivo. Chi si iscrive a settembre 2026, per dire, comincia a maturare l’obbligo formativo dal 1° gennaio 2027, non subito. È un dettaglio che i neo-iscritti chiedono spesso, e che genera confusione perché il modulo di iscrizione non lo spiega sempre con chiarezza.

I crediti, va detto, non si portano dietro da un triennio all’altro in nessun caso: quello che avanza al 31 dicembre resta lì, non si trasferisce al triennio successivo.

Cosa conta come attività formativa valida

Qui la lista ha senso perché sono davvero categorie distinte, non sfumature dello stesso concetto:

  • corsi accreditati organizzati da enti autorizzati o convenzionati con CNOAS, in presenza o FAD;
  • docenza universitaria, con richiesta di riconoscimento ex post;
  • attività di supervisione professionale e supervisione di tirocinanti;
  • relazioni e lezioni in master, seminari e convegni;
  • partecipazione a commissioni, gruppi di studio o organi consiliari dell’Ordine;
  • partecipazione a commissioni per l’esame di Stato di assistente sociale [FONTE: Ordine Assistenti Sociali Piemonte e Valle d’Aosta, https://www.oaspiemonte.org/faq-formazione-continua-informazioni-per-gli-iscritti-2].

Su questo punto le fonti regionali non sono sempre allineate nel dettaglio pratico (alcuni Ordini territoriali aggiungono precisazioni proprie su massimali e modalità di richiesta), quindi se hai un caso limite — una pubblicazione scientifica, un’attività di formazione svolta all’estero, una docenza occasionale — conviene sempre scrivere al proprio Consiglio Regionale prima di dare per scontato che il credito venga riconosciuto.

La proroga 2026: cosa sta succedendo davvero

Qui arriva il motivo per cui probabilmente stai leggendo questo articolo proprio adesso. Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 il CNOAS ha avviato il passaggio a una nuova piattaforma per l’area riservata e per i corsi FAD: l’accesso è stato sospeso dal 19 dicembre 2025 per il rinnovo del sistema, e i corsi FAD sono stati temporaneamente bloccati e poi ripristinati sul nuovo portale [FONTE: CROAS Puglia, https://www.croaspuglia.it/2025/12/accesso-area-riservata-cnoas-sospeso-dal-19-12-2025-per-rinnovo-piattaforma-fruizione-corsi-fad/].

La conseguenza pratica, per moltissimi iscritti, è stata che i crediti risultavano non aggiornati o gli ID delle attività non si caricavano correttamente nel riepilogo personale. Il CNOAS lo ha riconosciuto apertamente, spiegando che “il caricamento degli ID potrebbe non completarsi correttamente” e che i crediti effettivamente acquisiti verranno comunque riconosciuti una volta risolti i problemi tecnici [FONTE: CNOAS, https://cnoas.org/formazione-proroga-per-il-triennio-2023-25-crediti-pazienza-e-fiducia/]. Per questo motivo la scadenza per mettere in regola la propria posizione relativa al triennio 2023-2025 — che normalmente sarebbe caduta al 31 marzo 2026 — è stata spostata al 31 ottobre 2026.

Entro quella data chi ha ancora pendenze sul triennio 2023-2025 deve, in sostanza, fare tre cose: inserire gli ID delle attività formative svolte, presentare eventuali richieste di riconoscimento di formazione pregressa (quella che gli Ordini chiamano “ex post”), e presentare richiesta di esonero se ne ha diritto. Non è una proroga dei crediti da fare, è una proroga per sistemare la documentazione di quelli già fatti — distinzione che molti confondono, credendo di avere più tempo per accumulare crediti mancanti invece che per registrarli correttamente.

Il triennio 2026-2028, che è già partito, non è toccato da questa vicenda: segue la scadenza ordinaria, quindi 31 marzo 2029 per la sistemazione documentale finale.

Esoneri: quando e come si chiedono

Non tutti sono tenuti a raggiungere i 60 crediti pieni. Le situazioni che danno diritto a un esonero, totale o parziale, sono principalmente queste: maternità o congedo parentale fino a 12 mesi, malattia grave e documentata, interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi, oppure casi di forza maggiore adeguatamente documentati. Chi è in pensione ma resta iscritto all’albo può ottenere un esonero parziale, ma se non esercita comunque deve mantenere i 15 crediti deontologici — un punto che sorprende sempre chi pensava che il pensionamento chiudesse la questione [FONTE: Ordine Assistenti Sociali Piemonte e Valle d’Aosta, https://www.oaspiemonte.org/faq-formazione-continua-informazioni-per-gli-iscritti-2].

La richiesta va presentata al Consiglio Regionale di appartenenza, con la modulistica prevista, entro i 30 giorni successivi alla chiusura del triennio. È uno dei passaggi che nella pratica viene saltato più spesso, perché arriva in un momento in cui l’iscritto pensa già di aver chiuso la partita col triennio precedente e non controlla più le scadenze.

Cosa rischi se non raggiungi i 60 crediti

Qui bisogna essere onesti: non è una multa, ma non è nemmeno un’inezia. Il mancato raggiungimento dei 60 crediti nel triennio costituisce un illecito disciplinare. Il Consiglio Regionale segnala la posizione al Consiglio di Disciplina Territoriale competente, che valuta il caso e può applicare sanzioni che vanno dall’avvertimento alla censura, fino alla sospensione dall’esercizio della professione nei casi più gravi; ogni provvedimento resta annotato nell’albo [FONTE: Ordine Assistenti Sociali Piemonte e Valle d’Aosta, https://www.oaspiemonte.org/il-procedimento-disciplinare-locale]. Non ci sono sanzioni economiche dirette collegate al mancato assolvimento in sé, ma l’iter disciplinare, di per sé, è già un problema che pesa sulla reputazione professionale.

Nella pratica, la maggior parte dei procedimenti disciplinari per questo motivo nasce non da chi ha davvero saltato la formazione, ma da chi non ha documentato correttamente quello che aveva già fatto — corsi frequentati ma mai caricati, ID persi, richieste ex post mai inviate. Da qui l’importanza della fase attuale di regolarizzazione: molti che temono sanzioni in realtà hanno solo un problema di burocrazia da sistemare entro ottobre.

Domande frequenti

Quanti crediti formativi servono per gli assistenti sociali nel triennio? Sessanta crediti ogni tre anni, di cui almeno 15 devono riguardare ordinamento professionale e deontologia. Non c’è un minimo da rispettare ogni anno, ma distribuirli nel tempo evita di trovarsi a rincorrere corsi last minute.

La proroga al 31 ottobre 2026 vale per tutti gli assistenti sociali? Riguarda chi deve ancora sistemare la documentazione del triennio 2023-2025 (caricamento ID, richieste ex post, esoneri). Chi è già in regola non deve fare nulla; chi è nel nuovo triennio 2026-2028 segue la scadenza ordinaria del 2029.

Cosa succede se non raggiungo i 60 crediti entro la scadenza? Il Consiglio Regionale segnala la posizione al Consiglio di Disciplina Territoriale, che può applicare sanzioni dall’avvertimento alla sospensione. Non sono previste multe dirette, ma il provvedimento disciplinare viene annotato nell’albo.

I crediti non usati in un triennio si possono spostare al successivo? No, in nessun caso. Quello che resta a fine triennio non si trasferisce: ogni ciclo di tre anni riparte da zero.

Posso chiedere l’esonero dai crediti formativi? Sì, in casi come maternità o congedo parentale, malattia grave, interruzione dell’attività per almeno 6 mesi o forza maggiore documentata. La richiesta va inviata al proprio Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla chiusura del triennio.

Su casi particolari — attività svolte all’estero, pubblicazioni scientifiche, situazioni professionali miste — la valutazione può variare da Ordine a Ordine: la verifica diretta con il proprio Consiglio Regionale o con il CNOAS resta il passaggio da non saltare prima di agire sulla base di quanto letto qui o altrove.

Chi ha ancora dubbi sulla propria posizione specifica, soprattutto se coinvolge un procedimento disciplinare già avviato, farebbe bene a rivolgersi al proprio Ordine regionale o a un consulente esperto in materia deontologica, prima di prendere decisioni che restano scritte nell’albo per anni.

Sources:

By Antonio Capobianco

Antonio Capobianco segue tecnologia consumer, app, intelligenza artificiale, sicurezza online e strumenti digitali. Su ItaliaGlobale cura notizie tech, guide pratiche e approfondimenti su piattaforme, servizi online e vita digitale.

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