Nel panorama del diritto civile italiano, l’usufrutto rappresenta uno dei principali diritti reali di godimento su cosa altrui. L’articolo 981 del Codice Civile stabilisce che “l’usufruttuario ha diritto di godere della cosa altrui traendone ogni utilità che questa può dare, salve le limitazioni stabilite dalla legge o dal titolo costitutivo”. Ma cosa accade quando un immobile risulta intestato all’usufruttuario? È una situazione giuridicamente corretta? O nasconde un errore o un’anomalia da correggere?

1. Intestazione dell’immobile: proprietà vs. usufrutto
In diritto italiano, l’intestazione catastale o la titolarità di un bene immobile si riferisce alla proprietà (piena o parziale) oppure a diritti reali su di esso, tra cui l’usufrutto.
L’usufruttuario non è il proprietario del bene: ha il diritto di godere del bene altrui, ma non ne dispone in senso pieno. Il nudo proprietario conserva la titolarità del bene e alla cessazione dell’usufrutto (per scadenza del termine, morte dell’usufruttuario o consolidazione) riacquista il pieno dominio sull’immobile.
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Pertanto, se un immobile è intestato solo all’usufruttuario, occorre distinguere due piani:
- Anagrafe immobiliare / Catasto: potrebbe comparire l’usufruttuario come soggetto con diritto reale sull’immobile, ma non come proprietario.
- Registro Immobiliare (Conservatoria RR.II.): qui deve risultare la distinzione tra nuda proprietà e usufrutto. Se la trascrizione indica l’usufruttuario come proprietario esclusivo, siamo di fronte a un’anomalia o a un errore da correggere.
2. Il problema dell’intestazione “errata” all’usufruttuario
In diversi casi pratici, ci si imbatte in immobili intestati formalmente all’usufruttuario senza che vi sia una corretta indicazione della nuda proprietà. Questa situazione può derivare da:
- Errore materiale nella redazione o trascrizione del titolo (ad esempio, in una successione o in un atto di donazione);
- Errata voltura catastale, in cui l’usufruttuario risulta come “intestatario principale” senza menzione del nudo proprietario;
- Atto di compravendita o di donazione redatto senza adeguata specificazione dei diritti reali trasferiti.
In tali ipotesi, occorre procedere con la correzione formale, tramite:
- Nota di trascrizione rettificativa presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- Voltura catastale correttiva all’Agenzia delle Entrate (ex Catasto);
- Eventualmente, azione giudiziale di accertamento della proprietà se vi è conflitto tra le parti o se non è possibile procedere consensualmente.
3. L’usufruttuario può essere proprietario?
Sì, ma solo se ha acquistato l’intera proprietà, per esempio mediante un atto di compravendita. In tal caso, l’usufrutto si estingue per consolidazione, ex art. 1014 c.c., poiché si riuniscono nella stessa persona proprietà e usufrutto. Tuttavia, se nel titolo risulta che il soggetto ha acquistato solo l’usufrutto, non può essere intestatario “pieno” dell’immobile.
Esempio pratico:
Una madre dona la nuda proprietà di un appartamento al figlio, riservando per sé l’usufrutto. Se per errore viene intestato l’immobile solo alla madre (usufruttuaria), senza indicare la nuda proprietà in capo al figlio, si crea un’intestazione non conforme alla realtà giuridica e va sanata.
4. Profili fiscali e successori
Un’immobile intestato formalmente all’usufruttuario può creare problemi anche in sede successoria o in caso di alienazione, poiché:
- Alla morte dell’usufruttuario, l’usufrutto si estingue, e il bene torna nella piena disponibilità del nudo proprietario. Ma se l’immobile è “formalmente intestato” all’usufruttuario, potrebbe erroneamente confluire nella sua massa ereditaria.
- In caso di vendita, l’usufruttuario non può disporre della nuda proprietà: serve il consenso del nudo proprietario.
5. Come verificare la corretta intestazione dell’immobile
Per accertare la reale situazione giuridica di un immobile è sempre opportuno:
- Richiedere una visura catastale storica;
- Ottenere una nota di trascrizione aggiornata presso la Conservatoria (ispezione ipotecaria);
- Verificare l’atto di provenienza (donazione, compravendita, successione, ecc.).
6. Conclusioni
La legge italiana è chiara: l’usufruttuario non è il proprietario del bene, ma titolare di un diritto reale limitato. Se un immobile risulta intestato all’usufruttuario come se fosse il proprietario esclusivo, ciò non è conforme alla normativa e può comportare gravi conseguenze pratiche, fiscali e successorie. In questi casi è fondamentale procedere tempestivamente con la rettifica della situazione patrimoniale e documentale, avvalendosi dell’assistenza di un professionista legale e tecnico (notaio, geometra, avvocato).
