L’usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui, disciplinato dagli articoli 978 e seguenti del Codice Civile. Esso consente all’usufruttuario di usare e trarre utilità da un bene, tipicamente immobile, pur non essendone proprietario, e al contempo impone il rispetto del diritto del nudo proprietario, il quale conserva la titolarità giuridica del bene ma ne vede limitata la disponibilità durante la durata dell’usufrutto.
Uno degli aspetti fondamentali dell’usufrutto è la sua natura temporanea e strettamente personale. Infatti, ai sensi dell’art. 979 c.c., “l’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario”. Ne deriva che, alla morte dell’usufruttuario, l’usufrutto si estingue automaticamente, e il nudo proprietario acquista la piena proprietà del bene, senza bisogno di alcun atto notarile o procedimento successorio.
Vediamo, dunque, nel dettaglio cosa comporta la morte dell’usufruttuario sotto il profilo giuridico, pratico e fiscale.
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1. Natura dell’usufrutto e suo carattere personale
Come anticipato, l’usufrutto è un diritto reale temporaneo e non trasmissibile mortis causa. Si tratta di un diritto fortemente personale: può essere ceduto inter vivos (cioè venduto, donato o conferito), ma non può essere lasciato in eredità. Questo è il primo elemento chiave per comprendere cosa accade alla morte dell’usufruttuario.
L’articolo 979 c.c. afferma chiaramente:
“L’usufrutto è stabilito per la durata della vita dell’usufruttuario, e non può durare oltre la vita di lui.”
Di conseguenza, al momento della morte dell’usufruttuario, l’usufrutto si estingue e il bene torna nella piena disponibilità giuridica del nudo proprietario. Non vi è alcuna trasmissione del diritto di usufrutto agli eredi.
2. Effetti della morte dell’usufruttuario
Alla morte dell’usufruttuario, il nudo proprietario diventa automaticamente pieno proprietario del bene. Questo processo, pur non richiedendo formalità costitutive, impone comunque alcuni adempimenti pratici e fiscali.
a) Trascrizione della cessazione dell’usufrutto
Dal punto di vista pubblicitario, se l’usufrutto era iscritto nei registri immobiliari (ad esempio, in caso di immobile), sarà necessario procedere alla trascrizione della cessazione dell’usufrutto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Questa operazione, detta anche “trascrizione dell’estinzione del diritto”, ha valore dichiarativo, non costitutivo.
Per effettuare tale trascrizione occorre predisporre una domanda, accompagnata dal certificato di morte dell’usufruttuario, e dalla relativa nota di trascrizione redatta secondo le formalità previste.
b) Aggiornamento catastale
Allo stesso modo, si deve procedere all’aggiornamento dei dati catastali, presentando una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio (ex Catasto), in cui si attesta l’avvenuta morte dell’usufruttuario e quindi l’estinzione dell’usufrutto. Questo aggiornamento ha effetti solo amministrativi ma è necessario per l’allineamento delle banche dati fiscali.
3. Aspetti fiscali
La cessazione dell’usufrutto per morte dell’usufruttuario ha anche rilevanza fiscale.
a) Nessuna imposta di successione
Non trattandosi di una trasmissione ereditaria ma di una riunificazione naturale della proprietà, il nudo proprietario non è soggetto a imposta di successione per l’acquisizione del pieno diritto di proprietà. L’estinzione del diritto reale per effetto della morte è un evento che non integra trasferimento inter vivos né mortis causa, ma solo una estinzione automatica.
b) Imposta di registro e ipocatastali
Anche da questo punto di vista, l’unico costo può derivare dalla registrazione dell’atto di cessazione dell’usufrutto presso la Conservatoria. Se tale formalità viene compiuta con atto notarile, vi sarà l’applicazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (non proporzionale).
Se invece la trascrizione avviene tramite semplice nota con certificato di morte, i costi saranno limitati ai soli diritti di segreteria e marche da bollo.
4. Caso di più usufruttuari o usufrutto congiunto
Un caso particolare si presenta quando l’usufrutto è stato costituito a favore di più persone (es. due coniugi), con clausola di usufrutto congiuntivo o successivo.
a) Usufrutto congiuntivo
Se l’usufrutto è stato costituito a favore di due o più soggetti congiuntamente, esso si estingue solo alla morte dell’ultimo usufruttuario. In tal caso, alla morte di uno degli usufruttuari, il diritto continua in capo al superstite.
Esempio: Mario e Lucia, coniugi, hanno l’usufrutto congiunto di un immobile. Alla morte di Mario, Lucia mantiene l’usufrutto intero fino alla propria morte.
b) Usufrutto successivo (vietato)
Il nostro ordinamento non consente la costituzione di usufrutti successivi, ossia a favore di un soggetto subordinatamente alla morte di un altro. L’art. 979 c.c. vieta espressamente tale possibilità, ritenendola inammissibile. L’usufrutto, infatti, è un diritto personalissimo e non può essere trasferito né previsto per il futuro oltre la vita dell’attuale titolare.

5. Differenza tra nuda proprietà e usufrutto nella pratica
La distinzione tra nuda proprietà e usufrutto è di cruciale importanza nei trasferimenti immobiliari.
Spesso accade che un soggetto (tipicamente un genitore anziano) venda o doni la nuda proprietà ai figli, riservandosi il diritto di usufrutto. In questo modo:
- Il figlio acquisisce la nuda proprietà, cioè la titolarità giuridica dell’immobile;
- Il genitore mantiene l’usufrutto, cioè il diritto di abitare o affittare l’immobile, fino alla propria morte.
Alla morte dell’usufruttuario, la proprietà si consolida automaticamente in capo al nudo proprietario. Questa tecnica patrimoniale è largamente utilizzata per motivi fiscali e successori.
6. Usufrutto su bene mobile o su quota societaria
Va ricordato che l’usufrutto può riguardare non solo beni immobili, ma anche beni mobili registrati (es. veicoli) o quote societarie.
Anche in questi casi, alla morte dell’usufruttuario:
- Il diritto si estingue;
- Il nudo proprietario del bene mobile o della quota sociale ne acquisisce la piena disponibilità.
Nel caso delle quote societarie, sarà necessario aggiornare il libro soci e comunicare il cambiamento al Registro delle Imprese.
7. Conclusioni
In conclusione, la morte dell’usufruttuario comporta l’estinzione automatica del diritto di usufrutto e la consolidazione della piena proprietà in capo al nudo proprietario, senza necessità di atti costitutivi o di accettazione ereditaria.
Tuttavia, per garantire la certezza giuridica e pubblicitaria, è necessario:
- Trascrivere la cessazione dell’usufrutto nei registri immobiliari;
- Aggiornare i dati catastali;
- Verificare eventuali obblighi fiscali connessi.
Questi adempimenti, sebbene semplici, sono fondamentali per evitare problemi futuri nella gestione o nella vendita del bene.
Per ogni caso concreto, è comunque opportuno rivolgersi a un professionista legale o notarile, che potrà garantire il corretto svolgimento delle operazioni e la conformità agli obblighi normativi.
