Usufruttuario e alienazione del bene da parte del proprietario: profili giuridici e conseguenze

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Nel diritto civile italiano, il rapporto tra usufruttuario e proprietario è disciplinato da una serie di norme che mirano a bilanciare i diritti dell’uno e dell’altro sullo stesso bene. Una delle questioni più dibattute riguarda la possibilità per il nudo proprietario di alienare (cioè vendere o trasferire) il bene gravato da usufrutto. Questo articolo esamina in dettaglio la disciplina giuridica dell’usufrutto, i diritti e i limiti del nudo proprietario, nonché gli effetti dell’alienazione del bene su entrambe le parti e sui terzi.

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1. Definizione di usufrutto

L’usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui che attribuisce al titolare (usufruttuario) il diritto di utilizzare un bene e di trarne ogni utilità, anche economica, senza alterarne la destinazione economica e senza esserne il proprietario (art. 981 c.c.). Il proprietario del bene gravato da usufrutto viene definito nudo proprietario, proprio perché spogliato del godimento del bene.


2. Natura e caratteristiche dell’usufrutto

L’usufrutto si caratterizza per le seguenti peculiarità:

  • È temporaneo: può durare al massimo per la vita dell’usufruttuario (se persona fisica) o per 30 anni (se titolare è una persona giuridica) – art. 979 c.c.;
  • È intrasmissibile mortis causa: non può essere trasmesso agli eredi;
  • È separato dalla proprietà: il bene può essere soggetto a due situazioni giuridiche distinte – la nuda proprietà e il diritto di usufrutto.

L’usufruttuario ha il dovere di conservare la sostanza del bene (art. 982 c.c.) e restituirlo al termine dell’usufrutto.


3. I poteri del nudo proprietario

Il nudo proprietario, pur non potendo godere direttamente del bene (cioè usarlo o trarne i frutti), mantiene il potere di disporre del bene stesso. In altre parole, può venderlo, donarlo, ipotecarlo, o compiere atti di disposizione giuridica.

Tuttavia, questi atti di disposizione non incidono sul diritto di usufrutto, che resta opponibile a terzi e continua a sussistere sino alla sua naturale estinzione. Ciò significa che:

  • Il bene può essere alienato, ma gravato dall’usufrutto;
  • Il terzo acquirente subentra nella posizione del nudo proprietario e non può esigere il possesso o il godimento del bene fino alla cessazione dell’usufrutto.

4. Alienazione del bene gravato da usufrutto

L’articolo 980 del Codice Civile stabilisce chiaramente che l’usufrutto non impedisce al nudo proprietario di alienare il bene. L’alienazione, tuttavia, non pregiudica i diritti dell’usufruttuario, il quale conserva il proprio diritto di godimento sul bene alienato.

4.1 Caso esemplificativo

Supponiamo che Tizio sia nudo proprietario di un immobile, mentre Caio ne sia l’usufruttuario. Se Tizio vende l’immobile a Sempronio, questi diventa il nuovo nudo proprietario, ma non può entrare in possesso dell’immobile né utilizzarlo, fintanto che dura l’usufrutto di Caio. In sostanza, l’alienazione non estingue l’usufrutto.


5. Obblighi informativi e forma dell’atto

Dal punto di vista pratico, è fondamentale che l’atto di vendita specifichi chiaramente l’esistenza del diritto di usufrutto, per evitare vizi del consenso o litigi futuri. Il notaio, incaricato della redazione dell’atto, ha il dovere di verificare l’esistenza di diritti reali o personali che gravano sull’immobile (tramite visura catastale e ispezione ipotecaria).

L’acquirente deve essere consapevole che sta acquistando solo la nuda proprietà, e che potrà esercitare il pieno diritto di proprietà solo alla cessazione dell’usufrutto.


6. Diritti e doveri del terzo acquirente

Il terzo acquirente del bene gravato da usufrutto subentra come nudo proprietario, assumendosi gli stessi obblighi e limiti che spettavano al precedente proprietario.

Tra i principali obblighi si annoverano:

  • Non interferire con l’uso del bene da parte dell’usufruttuario;
  • Collaborare con l’usufruttuario nella manutenzione del bene, ove necessario;
  • Sopportare il limite al godimento derivante dall’usufrutto fino alla sua cessazione.

Inoltre, è importante considerare che il terzo acquirente, anche se non partecipe della costituzione dell’usufrutto, non può pretendere la risoluzione del contratto o la cessazione del diritto reale, trattandosi di un diritto opponibile erga omnes.


7. Alienazione dell’usufrutto da parte dell’usufruttuario

Un ulteriore aspetto interessante riguarda la cessione del diritto di usufrutto. Anche se l’usufrutto è personale e intrasmissibile mortis causa, esso può essere ceduto inter vivos, cioè venduto o donato a terzi (art. 980 c.c.), ma:

  • La cessione non prolunga la durata originaria;
  • Il cessionario può godere del bene solo entro il termine di durata dell’usufrutto originario;
  • La cessione deve essere portata a conoscenza del nudo proprietario.

Questa possibilità consente all’usufruttuario di monetizzare il suo diritto, pur non essendo proprietario del bene.


8. Estinzione dell’usufrutto e riunione alla piena proprietà

L’usufrutto si estingue nei seguenti casi (art. 1014 c.c.):

  • Morte dell’usufruttuario;
  • Scadenza del termine (nel caso di usufrutto a tempo determinato);
  • Consolidazione, cioè riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà nella stessa persona (es. l’usufruttuario acquista la nuda proprietà);
  • Rinuncia;
  • Prescrizione per non uso ventennale;
  • Perimento del bene.

Al momento dell’estinzione, il nudo proprietario acquista la piena proprietà del bene, con possibilità di godimento pieno e libero da vincoli.


9. Questioni fiscali e imposte

Dal punto di vista fiscale, l’alienazione di un bene gravato da usufrutto comporta una riduzione del valore del bene, proporzionata alla durata del diritto di usufrutto residuo e all’età dell’usufruttuario. Questo influisce su:

  • Valore di compravendita;
  • Base imponibile per imposte di registro e ipocatastali;
  • Tassazione ai fini IMU, che rimane in capo all’usufruttuario, considerato titolare del godimento del bene.

10. Conclusioni

La possibilità per il nudo proprietario di alienare il bene gravato da usufrutto rappresenta una manifestazione concreta del diritto di proprietà, pur nei limiti imposti dal diritto di usufrutto. L’acquirente di un bene in tale condizione deve essere pienamente consapevole della limitazione temporanea al godimento del bene, mentre l’usufruttuario conserva intatti i propri diritti fino alla naturale cessazione dell’usufrutto.

Dal punto di vista pratico e giuridico, è fondamentale che tutte le parti coinvolte siano correttamente informate e che l’atto di alienazione sia redatto con precisione e trasparenza, per evitare future controversie. Il diritto civile italiano offre, in questo senso, un sistema chiaro ma articolato, che tutela sia i diritti del nudo proprietario sia quelli dell’usufruttuario, garantendo la stabilità dei traffici giuridici.

By Antonio Capobianco

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