In Italia, il numero dei contratti a tempo determinato che un datore di lavoro può stipulare con uno stesso lavoratore è regolato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, modificato più volte, anche dalla cosiddetta “Legge Dignità” (L. 96/2018) e da successive riforme.

Ecco una panoramica generale:
Numero massimo di rinnovi e proroghe
- Durata massima complessiva:
Un contratto a tempo determinato (anche se rinnovato o prorogato) non può superare i 24 mesi con lo stesso datore di lavoro per lo stesso lavoratore. - Proroghe:
Il contratto può essere prorogato al massimo 4 volte entro i 24 mesi. - Rinnovi:
È possibile stipulare più contratti successivi, ma nel rispetto del limite dei 24 mesi complessivi.
Ogni rinnovo (cioè un nuovo contratto dopo uno precedente) richiede una causale, salvo particolari eccezioni nei primi 12 mesi.
Causali obbligatorie
- Nei primi 12 mesi:
Il contratto può essere stipulato senza causale (motivo giustificativo). - Oltre i 12 mesi (fino a 24):
Serve una causale, che può rientrare in motivazioni come:- esigenze temporanee oggettive, estranee all’attività ordinaria,
- sostituzione di altri lavoratori,
- picchi di attività temporanei e non programmabili.
Eccezione: contratto oltre 24 mesi
- Se si supera il limite dei 24 mesi (anche sommando più contratti), il contratto si considera automaticamente a tempo indeterminato, tranne in casi particolari (es. per specifiche attività previste dai contratti collettivi o con autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro).
Stop & go tra contratti
Tra un contratto e l’altro con lo stesso lavoratore devono intercorrere:
- 10 giorni se il contratto precedente era inferiore a 6 mesi;
- 20 giorni se superiore.
Attenzione:
Le regole possono variare per specifici settori, accordi collettivi o per categorie particolari (es. lavoratori stagionali).
Inoltre, i contratti collettivi nazionali (CCNL) possono prevedere ulteriori dettagli o deroghe.