Usufrutto e Trasferimento in Casa di Riposo: La Normativa e le Conseguenze per l’Anziano

Donna anziana sorridente in casa di riposo che tiene in mano una chiave di casa

Il trasferimento di un anziano titolare di usufrutto in una casa di riposo (o RSA) è un evento che solleva spesso dubbi sulle conseguenze legali e fiscali relative al diritto di usufrutto sull’immobile. È fondamentale comprendere che il diritto di usufrutto non si perde automaticamente con il trasferimento dell’anziano in una struttura di ricovero, a meno che non intervengano specifiche cause di estinzione previste dalla legge.

Donna anziana sorridente in casa di riposo che tiene in mano una chiave di casa

L’Usufrutto e il Trasferimento di Residenza

L’usufrutto, ai sensi dell’articolo 981 del Codice Civile, conferisce all’usufruttuario il diritto di godere della cosa, rispettandone la destinazione economica. Godere del bene non significa necessariamente abitarlo in prima persona.

  • Il Non Uso non è Immediata Estinzione: Contrariamente a un’idea diffusa, il solo fatto che l’usufruttuario non risieda più nell’immobile, trasferendosi in una struttura, non determina l’estinzione del diritto (Fonte: LaLeggeperTutti, Brocardi.it). L’estinzione per “non uso” si verifica solo se l’usufruttuario non esercita il suo diritto per un periodo continuativo di venti anni (Art. 1014 n. 1, Codice Civile).
  • Facoltà dell’Usufruttuario: Se l’anziano titolare si trasferisce, mantiene il diritto di usufrutto e può decidere di dare in locazione l’immobile a terzi, percependo i canoni di affitto (Fonte: LaLeggeperTutti). Questo reddito può essere cruciale per coprire, in tutto o in parte, i costi della retta della casa di riposo.

Le Tasse: IMU e TARI

Un punto cruciale riguarda l’imposizione fiscale, in particolare l’IMU (Imposta Municipale Propria), poiché è l’usufruttuario a essere considerato il soggetto passivo d’imposta.

  • Assimilazione ad Abitazione Principale (IMU): Molti Comuni italiani, con proprie delibere regolamentari, prevedono l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta (a titolo di proprietà o usufrutto) da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (Fonte: Gazzetta Ufficiale, CAF ACLI). Se questa assimilazione è prevista dal Comune, l’usufruttuario può continuare a beneficiare dell’esenzione IMU sull’immobile, nonostante il trasferimento della residenza anagrafica. È sempre necessario verificare il Regolamento Comunale specifico.
  • TARI (Tassa sui Rifiuti): L’obbligo di pagamento della TARI dipende dalla disponibilità dell’immobile, ma spesso è legata alla presenza di persone o arredi che fanno presumere la produzione di rifiuti. Anche in questo caso, se l’immobile resta a disposizione (non locato), l’usufruttuario continua a esserne responsabile, salvo diverse disposizioni comunali o specifiche riduzioni.

Estinzione dell’Usufrutto

L’usufrutto si estingue per le cause tassative previste dall’articolo 1014 del Codice Civile, tra cui:

  1. Morte dell’usufruttuario: Questa è la causa più frequente e naturale.
  2. Scadenza del termine: Se previsto nell’atto costitutivo.
  3. Prescrizione per non uso ventennale.
  4. Consolidazione: Quando la qualità di usufruttuario e di nudo proprietario si riuniscono nella stessa persona.

Il trasferimento in RSA non è tra le cause di estinzione legale. Se l’anziano volesse liberarsi del diritto per ragioni economiche o familiari, l’unica via prima della morte è la rinuncia all’usufrutto (Art. 1014 n. 5 C.C.). La rinuncia è un atto unilaterale che deve essere stipulato dal notaio e trascritto per renderlo opponibile ai terzi. È fiscalmente considerata un atto di trasferimento e comporta costi (imposta di registro, bolli, onorari notarili).

Esempio Pratico

Immaginiamo la signora Maria, 85 anni, usufruttuaria della sua casa. Suo figlio è il nudo proprietario. Se la signora Maria si trasferisce in una RSA:

  • Mantiene l’Usufrutto: Può decidere di affittare la casa.
  • IMU: Se il suo Comune applica l’assimilazione ad abitazione principale per anziani ricoverati (e la casa non è affittata), continua a non pagare l’IMU. Se la affitta, perde l’assimilazione, ma il canone copre in parte l’IMU e la retta.
  • Decesso: Solo alla sua morte il figlio, nudo proprietario, acquisirà automaticamente la piena proprietà senza bisogno di nuovi atti di compravendita o donazione (sarà necessaria solo una voltura catastale per l’aggiornamento).

Domande Frequenti (FAQ)

1. L’anziano perde l’usufrutto se trasferisce la residenza in casa di riposo? Assolutamente no, il trasferimento in RSA non è una causa di estinzione dell’usufrutto. Il diritto reale di godimento permane. L’estinzione avviene solo per cause previste dalla legge, come la morte dell’usufruttuario o il non uso prolungato per venti anni. L’anziano mantiene la facoltà di godere del bene, ad esempio dandolo in locazione per ricavarne un reddito.

2. Chi paga l’IMU e la TARI se l’usufruttuario è in casa di riposo? Il soggetto passivo dell’IMU è l’usufruttuario. Tuttavia, molti Comuni prevedono l’assimilazione all’abitazione principale per l’immobile posseduto in usufrutto da anziani ricoverati, a condizione che non venga affittato. In tal caso, l’usufruttuario mantiene l’esenzione IMU. Per la TARI, l’obbligo di pagamento rimane in capo all’usufruttuario, salvo specifiche riduzioni comunali.

3. Il nudo proprietario può chiedere la revoca dell’usufrutto per il trasferimento in RSA? No, il nudo proprietario non può chiedere la revoca o l’estinzione per il solo fatto del ricovero. Le cause di estinzione sono limitate e non includono il trasferimento. Il nudo proprietario può agire solo in caso di uso abusivo del bene (Art. 1015 C.C.), come un grave danneggiamento, ma non per la mera assenza.

4. L’usufruttuario in casa di riposo può affittare la casa? Sì, l’usufruttuario ha il pieno diritto di dare in locazione l’immobile e di percepire i relativi canoni di affitto, a meno che l’atto costitutivo non preveda limitazioni (Art. 981 C.C.). Questa opzione è spesso utilizzata per generare un’entrata economica che aiuti a coprire i costi della retta della struttura di ricovero.

By Antonio Capobianco

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