Le segnalazioni antiriciclaggio, conosciute come Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), rappresentano uno strumento fondamentale nel sistema italiano di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo. La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n. 231/2007, integrato da regolamenti e circolari applicative, che recepisce le direttive europee in materia.
1. Le Segnalazioni di Operazioni Sospette
Le SOS vengono trasmesse all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) da soggetti obbligati, come banche, intermediari finanziari, notai, avvocati e altri operatori professionali, quando individuano operazioni sospette ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 231/2007. La finalità è prevenire e contrastare l’utilizzo del sistema economico per scopi illeciti.
Una segnalazione si basa su valutazioni soggettive del segnalante riguardo a operazioni che, per importo, modalità di esecuzione o altre caratteristiche, possono risultare incoerenti rispetto al profilo economico del cliente o prive di giustificazione economica.
2. Natura delle segnalazioni e impossibilità di cancellazione
Le SOS hanno carattere strettamente riservato, come stabilito dall’art. 48 del D.Lgs. 231/2007, e la loro gestione ricade esclusivamente sulla UIF. Esse non costituiscono un dato archivistico accessibile al soggetto segnalato, il quale generalmente non è informato della segnalazione, né direttamente né indirettamente.
Per tale ragione, non è previsto un meccanismo di cancellazione delle segnalazioni da parte del soggetto segnalato. Una volta trasmesse alla UIF, le segnalazioni entrano in un flusso informativo destinato alle autorità competenti, come la Guardia di Finanza e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, per eventuali approfondimenti investigativi.
3. Rettifica o modifica delle segnalazioni
L’unica possibilità di intervento sulle SOS riguarda i casi di errore materiale o di necessità di rettifica. Questo compito spetta esclusivamente al soggetto obbligato che ha trasmesso la segnalazione, il quale può apportare modifiche o correzioni entro termini definiti, generalmente prima che la UIF avvii un’analisi approfondita.
La rettifica è ammessa quando emergono nuovi elementi che chiariscono l’operazione o quando si riscontrano errori nella compilazione della segnalazione. Tuttavia, anche in questi casi, il soggetto segnalato non ha alcuna voce in capitolo.
4. La tutela del segnalato
Nel caso in cui un soggetto ritenga che il proprio nome sia stato ingiustamente associato a operazioni sospette, la sua principale forma di tutela riguarda la protezione dei dati personali. Il GDPR (Regolamento UE 2016/679) e il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, aggiornato dal D.Lgs. 101/2018) offrono strumenti per verificare che il trattamento dei dati avvenga in modo lecito e proporzionato.
È possibile rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali per verificare eventuali violazioni della normativa privacy, anche se, a causa della natura riservata delle SOS, tale tutela si applica principalmente ai dati trattati al di fuori del circuito UIF.
5. Conclusioni
La cancellazione delle segnalazioni antiriciclaggio non è prevista dal sistema normativo italiano, a causa della loro natura riservata e della funzione di prevenzione che svolgono. Per il soggetto segnalato, eventuali contestazioni possono essere affrontate solo indirettamente, attraverso la verifica della corretta applicazione delle norme sulla privacy e, in caso di abuso o errore, tramite un reclamo al Garante per la Privacy o un’azione legale.
Le SOS rimangono uno strumento essenziale per garantire la trasparenza e la sicurezza del sistema finanziario, bilanciando la riservatezza delle segnalazioni con la tutela dei diritti individuali.